Maternità surrogata? Prevale, in ogni caso, l'interesse del minore

Pubblicato il 28 gennaio 2015 Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo - sentenza depositata il 27 gennaio 2015 sul ricorso Paradiso e Campanelli contro Italia - il nostro Paese ha posto in essere una violazione del diritto al rispetto della vita privata e della famiglia, nel disporre misure di allontanamento e di sottoposizione a tutela di un bambino di nove mesi che era nato in Russia, a seguito di contratto di “gestazione per altri”(GPA), stipulato da una coppia italiana che non aveva alcun legame biologico con il bambino.

Le misure adottate dalle autorità italiane erano state orientate da considerazioni di ordine pubblico e, in particolare, dalla valutazione secondo cui i ricorrenti avevano tentato di aggirare il divieto alla maternità surrogata esistente in Italia e le norme che disciplinano l'adozione internazionale.

Detti rilievi, tuttavia – a detta dei giudici europei - non potevano vincere l'interesse superiore del bambino, nonostante l'assenza di qualsiasi relazione biologica e la brevità del periodo durante il quale i ricorrenti si erano presi cura di lui.

Nel caso di specie, ossia, secondo la Corte, non erano soddisfatte le condizioni che avrebbero potuto giustificare l'allontanamento del minore; la rimozione di un bambino dal contesto familiare, difatti, è da ritenere una misura di extrema ratio che può essere giustificata solo in caso di pericolo immediato per il bimbo medesimo.

Italia condannata al risarcimento

A seguito della decisione della Corte europea, tuttavia, non è stato disposto il ritorno del minore nel contesto familiare dei ricorrenti, tenuto conto che il medesimo, nel frattempo, aveva maturato legami affettivi con la famiglia ospitante e con la quale viveva dal 2013.

Alla coppia dei ricorrenti, quindi, la Corte ha riconosciuto esclusivamente un diritto al risarcimento, a carico dell'Italia, pari a 20mila euro a titolo di danno morale nonché alla rifusione delle spese di lite pari a 10mila euro.
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