Maternità anticipata e post partum, le indicazioni dell’INL

Pubblicato il 14 ottobre 2021

Con la nota 13 ottobre 2021, n. 1550, la Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute sulle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Quanto alla data di decorrenza da individuare ai fini dell’interdizione anticipata di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) e c), decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l’Ispettorato rammenta che il presupposto necessario all’astensione dal lavoro deve essere individuato nel provvedimento stesso dell’Ente, da emanare entro il termine di sette giorni dalla ricezione della documentazione. Solo nell’ipotesi in cui la lavoratrice produca, contestualmente alla documentazione, la dichiarazione del datore di lavoro secondo cui risulti, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, l’impossibilità di adibirla ad altre mansioni, l’Ispettorato potrà procedere, ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, a disporre immediatamente l’astensione dal lavoro.

Quanto alla maternità post partum, ai sensi dell’art. 16, del predetto Testo Unico – secondo cui i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire successivamente al parto – l’INL chiarisce che la disciplina trova applicazione anche laddove l’interdizione sia fino al settimo mese dopo il parto in applicazione della disciplina di cui all’art. 17, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In tal caso, i provvedimenti disposti ai sensi dell’art. 7, comma 6, dovranno indicare la data effettiva del parto dalla quale decorrono i setti mesi di interdizione post partum al quale sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro.

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