Maternità surrogata Allontanamento ammesso

Pubblicato il 25 gennaio 2017

Allontanamento conforme a CEDU

L’allontanamento dai genitori, da parte delle autorità italiane, di un bambino nato mediante ricorso alla maternità surrogata all'estero, è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

A chiarirlo la Grande Camera della Corte europea per i diritti dell’uomo, respingendo le ragioni di una coppia italiana che chiedeva il riconoscimento del legame genitoriale con il figlio – e si opponeva all'allontanamento dello stesso – avuto mediante ricorso alla c.d. tecnica dell’utero in affitto.

La coppia, in particolare, dopo aver provato inutilmente ad avere un figlio, anche mediante pratiche adottive, aveva infine deciso di ricorrere alla maternità surrogata in Russia (dove la pratica è ammessa). Rientrati in Italia, tuttavia, i coniugi non erano riusciti ad ottenere la trascrizione dell’atto di nascita del bimbo all'ufficio di stato civile (ivi essendo la maternità surrogata vietata ex Legge n. 40/2004). Oltretutto era stato altresì avviato un procedimento penale a carico della predetta coppia, per alterazione di stato civile, sicché il bambino era stato allontanato. Da qui il ricorso a Strasburgo, dapprima accolto in primo grado, ma respinto presso la Grande Camera.

Non sussiste diritto alla vita familiare

Quest’ultima, in particolar modo, ha posto al centro della questione non tanto la trascrizione dell’atto di nascita, quanto piuttosto l’allontanamento del minore, con cui i genitori sostenevano di aver stretto legami, avendovi convissuto per 6 mesi.

Ma, stante l’assenza di legami biologici, l’incertezza del vincolo sotto il profilo giuridico ed il breve lasso di tempo trascorso con il bambino, la Corte ha ritenuto non sussistere, nel caso de quo, un diritto alla vita familiare da tutelareConseguentemente, nel disporre l’allontanamento dei minore, le autorità italiane non hanno commesso alcuna violazione della Cedu.

Nessun danno irreparabile Allontanamento ammesso

L’allontanamento, contemplato dalla legge italiana in detti casi, è sì un’ingerenza -  conclude la Corte europea con sentenza del 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358/12 -  ma senza dubbio giustificata laddove sia stato preventivamente accertato che il bambino non avrebbe sofferto danni irreparabili.

Inoltre, il permanere del bambino con i coniugi ricorrenti, sarebbe stata una sorta di implicita legalizzazione di una pratica (quella della maternità surrogata) di fatto vietata dall'ordinamento italiano.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy