Mediazione atipica. Niente iscrizione, niente provvigione

Pubblicato il 03 agosto 2017

Risulta configurabile, accanto ad una mediazione ordinaria – laddove, si sovviene, il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare – una mediazione negoziale detta “atipica”, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate e prestabilite condizioni.

Proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, anche detta ipotesi rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione di cui all'art. 2 comma 4 Legge n. 39/1989, che per l’appunto contempla anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell’affare siano beni immobili o aziende. Ove invece oggetto dell’affare siano altre tipologie di beni – e segnatamente beni mobili – l’obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga detta attività in modo non occasionale, quindi professionale e continuativo. Ove ricorra tale ultima ipotesi, anche per l’esercizio di questa attività è richiesta l’iscrizione nell'albo degli agenti di affare in mediazione di cui al menzionato art. 2 Legge n. 39/1989 (ora, a seguito dell’abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio attività alla Camera di commercio). Ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell’art. 6 stessa Legge, il diritto alla provvigione.

Il caso

E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017, chiamata a pronunciarsi in una vicenda nella quale si discuteva del diritto al compenso spettante alla ricorrente, per l’attività di procacciamento di affari svolta su incarico della società resistente, al fine di individuarne un acquirente per un complesso di macchinari di ingente valore. Pur essendo pacifico che non si trattasse nella specie di mediazione tipica – per la quale operano pacificamente i requisiti di iscrizione di cui alla Legge n. 39/1989 – i profili di contrasto evidenziati nell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, si appuntavano sulla possibilità di attrarre la presente fattispecie di procacciatore d’affari nell'ambito della disciplina positivamente prevista per la mediazione (con conseguente obbligo di iscrizione ai ruoli o appositi registri, ai fini della spettanza del compenso).

 

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