Mediazione Dissenso scritto non giustifica assenza

Pubblicato il 13 dicembre 2016

La condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, di cui all'art. 8, comma 4 bis D. Lgs. n. 28/2010.

Partecipazione parti doverosa

Questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione, la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.

E’ quanto enunciato dal Tribunale di Vasto, nell'ambito di una controversia relativa all'accertamento della nullità di un contratto di mutuo per applicazione di tassi di interesse usurari; controversia che, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale.

La banca convenuta tuttavia, ritualmente invitata a prendere parte alla mediazione, non si era presentata all’incontro all’uopo fissato dal mediatore, limitandosi a far pervenire alla segreteria dell’organismo di mediazione una comunicazione a mezzo pec con la quale esponeva la propria intenzione di non partecipare all'incontro ed illustrava le ragioni della decisione di rimanere assente.

Prassi quest’ultima, ritenuta dal Tribunale un atto di mera cortesia, senza alcuna idoneità, dunque, a giustificare la deliberata assenza della parte e ad esonerarla dalle conseguenti responsabilità.

Dissenso mediazione Deve essere informato

Oltretutto – proseguono i giudici – il dissenso alla mediazione, ai fini della sua validità, deve essere non solo personale ma anche consapevole, informato e soprattutto motivato.

In altri termini, il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione può essere validamente espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia preceduta da un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell’istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l'esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto.

Orbene – conclude il Tribunale di Vasto con ordinanza del 12 dicembre 2016 – quando la parte, come nel caso de quo, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annunci per iscritto la propria assenza, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scuola e formazione: tutela INAIL strutturale dall’anno scolastico 2025/2026

04/08/2025

AI Act: al via dal 2 agosto le regole per i modelli GPAI

04/08/2025

Decreto fiscale pubblicato in GU. Nuova rottamazione e controlli fiscali più tutelati

04/08/2025

Prestazioni di disoccupazione indebite per riclassificazione aziendale: indicazioni Inps

04/08/2025

Riforma fiscale 2024: Assonime sull’addio al doppio binario tra contabilità e fisco

04/08/2025

Inail, rivalutati gli indennizzi per danno biologico dal 1° luglio

04/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy