Mediazione legittima ma senza spese di avvio se non c'è adesione

Pubblicato il 27 gennaio 2015 Il Tar del Lazio, con due sentenze depositate il 23 e il 26 gennaio 2015, si è pronunciato sui ricorsi presentati, rispettivamente, dall'Unione delle Camere civili di Parma e dall'Organismo unitario dell'Avvocatura, ed entrambi volti all'annullamento delle norme sulla mediazione obbligatoria introdotte con Decreto ministeriale n. 180/2010 adottato dal ministro della Giustizia di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, e per la declaratoria della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 16 del Decreto legislativo n. 28 del 2010.

Accolte le doglianze su gratuità del primo incontro e avvocati mediatori di diritto

Con la decisione n. 1351 del 23 gennaio 2015, in particolare, è stata, in parte, dichiarata improcedibile, e in parte accolta, l'impugnazione avanzata dalle Camere civili nei sensi e nei limiti dei profili di illegittimità sollevati rispetto al D.m. 180/2010, per sopravvenuto contrasto tra il novellato articolo 17, comma 5-ter, del Decreto legislativo n. 28/2010 e le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 9, del D.m. 180/2010, in quanto entrambe queste ultime disposizioni regolamentari si porrebbero in contrapposizione con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, prevista dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo.

Parimenti, è stato ritenuto fondato il sopravvenuto contrasto tra il novellato articolo 16, comma 4-bis del Decreto legislativo n. 28/2010 e la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b), del Decreto n. 180/2010 sulla formazione dei mediatori, nella misura in cui essa è suscettibile di essere applicata in via generale, ovvero anche nei confronti degli avvocati iscritti all'albo, che la legge dichiara mediatori di diritto, e la cui formazione in materia di mediazione viene regolata con precipue disposizioni.

Conseguentemente, è stato disposto l'annullamento degli articoli n. 16, commi 2 e 9, e n. 4, comma 3, lett. b), del Decreto n. 180/2010.

Con la sentenza n. 1421 depositata il 26 gennaio 2015, per contro, è stato, invece, respinto il ricorso promosso dall'Oua in quanto le doglianze specificamente avanzate sono state ritenute, dai giudici amministrativi, come, in parte, improcedibili e in parte inammissibili.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: novità in arrivo per la presentazione delle domande

09/07/2025

Malati oncologici, ok del Senato: congedo biennale, permessi e smart working

09/07/2025

DDL zone montane: incentivi per lo smart working e bonus natalità

09/07/2025

Omesso versamento di ritenute: sanzioni legittime per la Consulta

09/07/2025

Premi INAIL, esonero per le navi UE/SEE: istruzioni INAIL

09/07/2025

Credito ZES Unica: limiti per l’acquisto di immobili strumentali

09/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy