In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale richiede l’effettivo svolgimento del procedimento e non il suo mero avvio formale.
È sufficiente la comparizione al primo incontro della parte onerata, anche solo per dichiarare l’indisponibilità a proseguire. L’assenza della controparte non determina improcedibilità, salvo il caso in cui nessuna parte partecipi all’incontro.
La Corte di Cassazione, Sezione III civile, con ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026, è tornata a pronunciarsi sul tema della mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, fornendo chiarimenti rilevanti in merito alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi del d.lgs. n. 28/2010.
La pronuncia assume particolare rilievo operativo, poiché definisce in modo puntuale quando il procedimento di mediazione può dirsi effettivamente esperito.
La controversia trae origine da un giudizio promosso da un ente pubblico per la convalida di sfratto per morosità, relativo al mancato pagamento di canoni di locazione per un lungo periodo.
Nel corso del giudizio, il giudice disponeva l’esperimento della mediazione demandata. La parte istante provvedeva quindi ad avviare regolarmente il procedimento; tuttavia, la parte convenuta non prendeva parte all’incontro dinanzi al mediatore, limitandosi a manifestare la propria mancata adesione.
Nei giudizi di merito, sia il Tribunale sia la Corte d’appello escludevano l’improcedibilità della domanda, ritenendo comunque soddisfatta la condizione prevista dalla legge; al contempo, veniva applicata la sanzione nei confronti della parte che non aveva partecipato al procedimento di mediazione.
Il ricorrente in Cassazione sosteneva, invece, che l’assenza della controparte avrebbe dovuto determinare l’improcedibilità della domanda.
La Suprema Corte ha rigettato tale impostazione, enunciando il seguente principio di diritto:
"In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso.Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale.Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010.Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata".
La Corte di Cassazione, in altri termini, chiarisce che la condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta con il solo avvio formale del procedimento di mediazione, ma richiede lo svolgimento effettivo almeno del primo incontro. In questa prospettiva, il concetto di “esperimento” della mediazione implica una verifica concreta dell’instaurazione del contraddittorio dinanzi al mediatore.
Ai fini della procedibilità, è necessario che al primo incontro partecipi almeno la parte onerata dell’attivazione della mediazione.
La partecipazione, inoltre, deve avvenire:
La Corte, sul punto, ribadisce che:
Uno dei profili di maggiore rilievo affrontati riguarda le conseguenze derivanti dall’assenza di una delle parti al primo incontro di mediazione.
Secondo l’interpretazione accolta, la mancata partecipazione non determina l’improcedibilità della domanda giudiziale, a condizione che il procedimento sia stato comunque instaurato e che almeno una delle parti sia comparsa dinanzi al mediatore. In tale ipotesi, il procedimento deve ritenersi validamente esperito.
Gli effetti dell’assenza restano circoscritti al piano sanzionatorio e probatorio. In particolare:
Tale impostazione risponde all’esigenza di evitare che l’inerzia della parte convocata possa incidere negativamente sull’accesso alla tutela giurisdizionale.
La condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui al primo incontro di mediazione non partecipi alcuna delle parti, né personalmente né tramite un rappresentante munito di poteri sostanziali. In tale situazione, infatti, difetta qualsiasi forma di partecipazione effettiva al procedimento.
Ne consegue che il procedimento non può considerarsi validamente esperito e, pertanto, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile.
L' ordinanza n. 9608 fornisce indicazioni puntuali per la prassi professionale, chiarendo in modo netto i requisiti minimi richiesti ai fini della procedibilità. In particolare:
In conclusione, l’interpretazione accolta consolida un equilibrio tra funzione deflattiva della mediazione e tutela del diritto di azione, evitando che l’inerzia di una delle parti possa incidere sull’accesso alla giurisdizione.
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