La Corte di cassazione ha dettato utili e compiute indicazioni per quanto concerne i procedimenti di mediazione obbligatoria e connessa condizione di procedibilità.
Lo ha fatto con sentenza n. 8473 depositata il 27 marzo 2019, nel cui testo ha riepilogato alcuni interessanti principi di diritto.
La Suprema corte ha così sottolineato che, nel procedimento di mediazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 28/2010, la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, davanti al mediatore, è necessaria.
Orbene, nell’ambito di detta comparizione, obbligatoria, davanti al mediatore, la parte può farsi anche sostituite da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione. Ciò è possibile, tuttavia, purché il rappresentante sia dotato di apposita procura sostanziale.
In detto contesto – si legge nel testo della decisione della Terza sezione civile della Cassazione – la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata anche al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora uno o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione medesima, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
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