Mediazione tributaria, al via le nuove regole della Stabilità 2014

Pubblicato il 04 marzo 2014 Il momento in cui la notifica si perfeziona per il destinatario, alla ricezione, segna la data di avvio delle nuove regole sul reclamo.
Per gli atti ricevuti dal 3 marzo 2014 valgono le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2014 (legge 147/2014) sulla mediazione tributaria, spiegate dall’agenzia delle Entrate con la circolare 1 del 2014 (consulta l'articolo "La nuova mediazione tributaria parte dal 2 marzo 2014").

Dunque, sono operative le norme che prevedono, tra l’altro, tre importanti cambiamenti:

- è sospesa, salvo che nel caso di improcedibilità della domanda, la riscossione e il pagamento delle somme dovute per il periodo di svolgimento del procedimento di mediazione;

- è improcedibile, e non più inammissibile, il ricorso (l’istanza di mediazione) presentato dal contribuente direttamente in Commissione Tributaria Provinciale prima dell'esito della mediazione (è, dunque, necessario attendere il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia prima di potersi costituire in giudizio entro i successivi 30 giorni);

- l’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi e sulle somme dovute a tale titolo non si applicano sanzioni e interessi.

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