Medici specializzandi e risarcimento. Parola alle Sezioni Unite

Pubblicato il 19 novembre 2015

La Sesta sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 23652 depositata il 18 novembre 2015, ha rimesso al Primo presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, gli atti relativi ad una controversia concernente la questione sul diritto al risarcimento per i medici specializzandi, anche relativamente a chi aveva frequentato corsi precedenti al primo gennaio 1983.

Diversamente da quanto statuito a settembre 2015 dalla Sezione lavoro della medesima Corte di cassazione – sentenza n. 17434/2015 e con la quale è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da omessa ricezione delle direttive comunitarie in materia di formazione di medici specializzandi, come spettante anche a tutti i medici che ancora frequentavano corsi di specializzazione alla data del 31 dicembre 1982 e non solo per chi ha seguito corsi di specializzazione medica iniziati dal 1° gennaio 1983 – ora i giudici della Sesta sezione hanno ritenuto opportuno rimettere la questione nelle mani delle Sezioni unite.

Nel testo dell’ordinanza interlocutoria, in particolare, viene sottolineato come “la limitazione della platea degli aventi diritto al risarcimento del danno non deriva affatto dalla mancata applicazione – o, peggio, dalla violazione – dei principi di diritto comunitario”, bensì “dalla corretta applicazione dei principi generali in tema di individuazione dell’inadempimento e di risarcimento del danno”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy