Medici specializzandi e risarcimento. Parola alle Sezioni Unite

Pubblicato il 19 novembre 2015

La Sesta sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 23652 depositata il 18 novembre 2015, ha rimesso al Primo presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, gli atti relativi ad una controversia concernente la questione sul diritto al risarcimento per i medici specializzandi, anche relativamente a chi aveva frequentato corsi precedenti al primo gennaio 1983.

Diversamente da quanto statuito a settembre 2015 dalla Sezione lavoro della medesima Corte di cassazione – sentenza n. 17434/2015 e con la quale è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da omessa ricezione delle direttive comunitarie in materia di formazione di medici specializzandi, come spettante anche a tutti i medici che ancora frequentavano corsi di specializzazione alla data del 31 dicembre 1982 e non solo per chi ha seguito corsi di specializzazione medica iniziati dal 1° gennaio 1983 – ora i giudici della Sesta sezione hanno ritenuto opportuno rimettere la questione nelle mani delle Sezioni unite.

Nel testo dell’ordinanza interlocutoria, in particolare, viene sottolineato come “la limitazione della platea degli aventi diritto al risarcimento del danno non deriva affatto dalla mancata applicazione – o, peggio, dalla violazione – dei principi di diritto comunitario”, bensì “dalla corretta applicazione dei principi generali in tema di individuazione dell’inadempimento e di risarcimento del danno”.

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