Messa alla prova con precedente

Pubblicato il 04 febbraio 2016

Va annullata la decisione di merito con la quale il giudice, nell’escludere l’applicabilità dell’istituto della messa alla prova all’imputato, abbia preso in considerazione solo il fatto che lo stesso avesse un precedente penale specifico infraquinquennale, ricavandone una prognosi negativa quanto alla sua capacità di astenersi in futuro dalla commissione di altri reati.

Indici e trattamento da valutare

Una motivazione di tal specie è da considerare “alquanto scarna”, posto che l’organo giudicante fa riferimento esclusivamente ad uno dei molteplici indici previsti dall’articolo 133 del Codice penale, senza prendere in alcun modo in considerazione né valutare il programma di trattamento presentato.

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 4526 depositata il 3 febbraio 2016.

Occorre rilevare – ha precisato la Suprema corte – che, ai sensi dell’articolo 464 quater del Codice di procedura penale, la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del Codice penale, reputi idoneo il programma di trattamento presentato e ritenga che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

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