Metà dell’ipocatastale se il riscatto è posteriore al 1° ottobre 2006

Pubblicato il 22 settembre 2010 L’agenzia delle Entrate, con la nota 128760 del 14 settembre 2010, nel rispondere ad un interpello posto da Assilea (Associazione italiana leasing), chiarisce che è la data del riscatto, e non quella dell’acquisto dell’immobile da parte di una società di leasing, a determinate la misura delle imposte ipotecaria e catastale che l’utilizzatore deve in sede di riscatto.

Nello specifico, si chiedeva quale legge dovesse essere applicata circa un immobile acquistato prima del 1° ottobre 2006: se la legge in vigore alla data del riscatto o la legge in vigore al momento dell’acquisto del bene.

In tal caso, lo sconto d’imposta - ex articolo 35, comma 10-ter, del Decreto legge 223/06 – è applicabile.

Non è plausibile la tesi dell’Ufficio che sostiene che lo sconto dell’aliquota nel riscatto è subordinato allo sconto della stessa nel primo passaggio, dunque l’acquisto del bene.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy