Metano condominiale con Iva leggera al 10%

Pubblicato il 16 ottobre 2010

Ai fini della fruizione dell’aliquota Iva agevolata del 10% sulla somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomini e cooperative di abitanti di edifici che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo, si deve rispettare il limite di 480 m.c. annui così come stabilito al n. 127-bis della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/72.

Si ricorda che il suddetto limite massimo agevolabile di 480 metri cubi annui si riferisce alle singole utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti.

Di conseguenza, in presenza di un impianto centralizzato, il limite di 480 mc deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all’impianto centralizzato.

Tale precisazione è contenuta nella risoluzione n. 108/2010 rilasciata dall’agenzia delle Entrate in data 15 ottobre scorso.

L’Agenzia indica, inoltre, anche le diverse strade da percorrere per ottenere il rimborso dell’imposta eventualmente versata in eccesso.

Si legge nel documento di prassi che i fornitori che hanno fatturato indebitamente una maggiore Iva dovranno restituirla agli utenti dietro richiesta. I fornitori, a loro volta, potranno chiedere al Fisco il rimborso dell’Iva restituita agli utenti, entro due anni dal pagamento.

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