Milleproroghe 2026: più tempo per gli incentivi del decreto Coesione?

Pubblicato il 07 gennaio 2026

Il conto alla rovescia per gli incentivi contributivi previsti dal decreto Coesione è effettivamente giunto alle battute finali. Le agevolazioni introdotte dal D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024, restano infatti operative esclusivamente per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2025.

Nei mesi precedenti la scadenza, erano emerse indiscrezioni circa una possibile proroga delle principali misure contributive nell’ambito del tradizionale decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 dicembre 2025. Tuttavia, tali ipotesi non hanno trovato conferma nel testo definitivo del provvedimento.

Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2025, non prevede alcuna proroga delle agevolazioni contributive del decreto Coesione.

Parallelamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato del 2 gennaio 2026, ha chiarito che il tema degli incentivi all’occupazione trova ora collocazione nella legge di Bilancio 2026. In particolare, ai commi 153, 154 e 155 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in vigore dal 1° gennaio 2026, sono previste nuove misure finalizzate a:

Considerata la vigenza delle agevolazioni del decreto Coesione fino al 31 dicembre 2025, il Ministero del Lavoro e l’INPS procederanno al completamento delle attività di monitoraggio dell’utilizzo delle risorse stanziate. Il dato consolidato che emergerà da tale monitoraggio sarà determinante per quantificare con precisione eventuali residui finanziari, i quali, nel rispetto delle regole europee applicabili, potranno concorrere a rafforzare la dotazione delle misure previste dalla Manovra 2026.

Gli uffici competenti del Ministero risultano già impegnati nelle attività preparatorie necessarie all’attuazione dei nuovi interventi. Al fine di garantire la piena operatività delle misure e la loro coerenza con i vincoli finanziari e regolatori, il Ministero ha inoltre annunciato la predisposizione di uno specifico emendamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe.

Di seguito si ricordano gli incentivi contributivi all'assunzione del decreto Coesione, scaduti al 31 dicembre 2025.

Decreto Coesione: quadro degli incentivi contributivi

Il decreto Coesione (D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla L. 4 luglio 2024, n. 95) ha introdotto un pacchetto organico di incentivi contributivi la cui operatività il 31 dicembre 2025.

Le misure agevolative previste e oggetto di proroga (fino al 31 dicembre 2026)  ad opera del decreto Milleproroghe sono le seguenti:

Bonus Giovani nel digital & green

Il Bonus Giovani disciplinato dall’articolo 21 del decreto Coesione è destinato ai giovani under 35 che avviano, sul territorio nazionale, attività imprenditoriali in settori strategici per la transizione digitale ed ecologica nel periodo dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

L’intervento combina due strumenti distinti ma complementari: da un lato l’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori under 35, dall’altro un contributo economico mensile destinato ai giovani disoccupati che avviano un’attività imprenditoriale nei settori considerati strategici per la transizione digitale ed ecologica.

Il decreto interministeriale del 3 aprile 2025 ha individuato i settori ammessi e le modalità di accesso. L’esonero contributivo spetta alle piccole imprese che assumono, a tempo indeterminato, lavoratori under 35 entro il 31 dicembre 2025, con un’esenzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 800 euro mensili e per una durata non superiore a tre anni, comunque entro il 31 dicembre 2028.

Dopo una lunga fase di attesa, l’INPS ha reso operativo l’esonero con la circolare n. 147 del 27 novembre 2025, mentre il contributo economico per l’avvio dell’attività è stato disciplinato con la circolare n. 148 del 28 novembre 2025 e con il messaggio n. 3633 del 1° dicembre 2025.

Secondo la bozza del Milleproroghe, tuttavia, il contributo economico da 500 euro mensili non sembrerebbe rientrare nella proroga, rimanendo quindi ancorato ai termini attualmente previsti.

Bonus Giovani under 35

Il Bonus Giovani under 35, previsto dall’articolo 22 del decreto Coesione, riconosce un esonero contributivo totale per le assunzioni o stabilizzazioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro stabile.

 Il beneficio è riconosciuto per un massimo di 24 mesi, entro il limite mensile di 500 euro, elevato a 650 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno, a determinate condizioni.

La misura è pienamente operativa grazie alla circolare INPS n. 90 del 12 maggio 2025 e al messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025.

Bonus Donne svantaggiate

Il Bonus Donne, introdotto dall’articolo 23 del decreto Coesione, è finalizzato a favorire l’occupazione femminile nelle aree e nei contesti caratterizzati da maggiori difficoltà di inserimento lavorativo.

 L’incentivo consiste in un esonero contributivo del 100% sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di 650 euro mensili, per una durata variabile tra 12 e 24 mesi a seconda della categoria della lavoratrice.

La misura è operativa sulla base delle istruzioni fornite dall’INPS con la circolare n. 91 del 12 maggio 2025.

Bonus ZES Unica per il Mezzogiorno

Il Bonus ZES Unica, disciplinato dall’articolo 24 del decreto Coesione, è rivolto ai datori di lavoro privati fino a 10 dipendenti che assumono, a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati over 35 nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno.

L’agevolazione prevede un esonero contributivo totale, entro il limite mensile di 650 euro, per una durata massima di 24 mesi.

Nonostante la previsione normativa, la misura non è ancora operativa, in quanto si è in attesa delle istruzioni applicative dell’INPS.

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