Minore sbarca solo Non subito abbandono

Pubblicato il 13 gennaio 2017

Il minore straniero non accompagnato che sbarca illegittimamente in Italia, deve ricevere misure di prima accoglienza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 142/2015, e per poter esercitare i suoi diritti nel nostro paese, ha bisogno nel più breve tempo possibile di una rappresentanza legale, da realizzarsi mediante l’apertura della tutela e la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura di accoglienza.

Verifica adottabilità successiva

Lo stato di abbandono non ricorre immediatamente. La verifica circa le condizioni per procedere all’adozione del minore può essere svolta difatti in una fase successiva, ove ricorrano i presupposti di legge.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 686 del 12 gennaio 2017, decidendo in ordine al regolamento di competenza per la nomina del tutore di un minore straniero, sbarcato irregolarmente in Italia senza familiari. 

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