Misure cautelari. Dove presentare l’istanza di riesame secondo le Sezioni Unite

Pubblicato il 17 ottobre 2017

Anche dove si trovano le parti o i difensori o davanti all’agente consolare all’estero

Intervenendo in tema di misure cautelati reali, le Sezioni Unite penali di Cassazione hanno precisato che la richiesta di riesame può essere presentata non solo presso la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, ma anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero.

La vicenda in esame

Il principio è stato enunciato dal Massimo Collegio di legittimità con sentenza n. 47374 depositata il 13 ottobre 2017, nell’ambito di una vicenda in cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile una richiesta di riesame in quanto presentata in un tribunale diverso da quello individuato ai sensi dell’articolo 324 commi 1 e 5 del Codice di procedura penale, ed ossia il tribunale del capoluogo della provincia nella quale aveva sede l’ufficio che aveva emesso il provvedimento.

In considerazione dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia, la Terza sezione penale - nella specie investita dal ricorso da parte degli interessati - aveva rimesso la decisione alle Sezioni Unite.

Queste ultime, dopo aver enunciato il principio di diritto sopra richiamato, hanno ritenuto che l’impugnata ordinanza del tribunale fosse in contrasto con quanto affermato, meritando, pertanto, di essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice territoriale evocato per la decisione sulla richiesta di riesame.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy