Modello 770 e CU 2025 redditi esenti: scadenza 31 ottobre e istruzioni operative

Pubblicato il 27 ottobre 2025

Venerdì 31 ottobre 2025 rappresenta una data importante per i sostituti d’imposta. È, infatti, l’ultimo giorno utile per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate sia il Modello 770/2025, sia le Certificazioni Uniche (CU) che contengono redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata.

Il Modello 770 è l’adempimento fiscale principale del mese di ottobre: attraverso questa dichiarazione, i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi alle ritenute operate, ai versamenti effettuati, alle compensazioni e agli altri elementi fiscali e contributivi riferiti al periodo d’imposta 2024.

Novità in arrivo dal 2025

A partire dall’anno d’imposta 2025, i datori di lavoro con non più di cinque dipendenti possono optare per la trasmissione mensile semplificata dei dati tramite modello F24/770, in alternativa alla presentazione del Modello 770 annuale.

La misura, introdotta dal D.Lgs. 1/2024, art. 16, e attuata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 25978/2025, ha l’obiettivo di semplificare gli adempimenti per le microimprese e di favorire la comunicazione tempestiva dei dati fiscali relativi alle ritenute e ai versamenti effettuati.

Per i sostituti d’imposta che non si avvalgono dell’opzione, restano in vigore le regole ordinarie di presentazione del Modello 770/2025 entro il 31 ottobre 2025.

Differimento per le CU esenti: invio possibile fino al 31 ottobre 2025

Per semplificare gli adempimenti dei sostituti d’imposta chiamati a gestire nello stesso periodo il 770 e le CU, il legislatore ha introdotto una deroga mirata.

In via generale, tutti i sostituti d’imposta – datori di lavoro, enti e professionisti – devono trasmettere le Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ogni anno (nel 2025, la scadenza cade il 17 marzo). Questo obbligo riguarda le CU con redditi rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata, come quelli da lavoro dipendente, pensione o collaborazioni occasionali.

Tuttavia, l’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 322/1998 prevede un’eccezione per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la precompilata. In questi casi, i sostituti d’imposta possono posticipare l’invio telematico fino alla stessa data di presentazione del Modello 770, vale a dire entro il 31 ottobre 2025.

In concreto, le CU non rilevanti per la precompilata possono essere trasmesse insieme al Modello 770, evitando un secondo invio a marzo e semplificando la gestione dei flussi informativi verso l’Agenzia delle Entrate.

Analizziamo, ora, nel dettaglio le caratteristiche, i soggetti obbligati e le modalità di trasmissione dei due modelli — Modello 770/2025 e Certificazioni Uniche 2025 — per comprendere meglio gli adempimenti che i sostituti d’imposta sono tenuti a rispettare entro la scadenza del 31 ottobre 2025.

Il Modello 770/2025: soggetti obbligati, struttura e modalità di presentazione

Il Modello 770/2025 rappresenta la dichiarazione che i sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nel corso del 2024, ai versamenti effettuati, alle eventuali compensazioni, nonché alle altre informazioni di natura fiscale, contributiva e assicurativa.
L’invio deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre 2025, come stabilito dall’articolo 4 del D.P.R. 322/1998.

Soggetti obbligati alla presentazione

Sono tenuti a presentare il Modello 770/2025 tutti i soggetti che, nel corso del periodo d’imposta 2024, hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di acconto.
Rientrano tra i soggetti obbligati:

Sono invece esonerati dall’obbligo di presentazione i soggetti che, nel 2024, non hanno effettuato ritenute e non hanno corrisposto somme soggette a obbligo di comunicazione, ad esempio alcune ASD o SSD che abbiano corrisposto esclusivamente compensi sportivi entro la soglia di 15.000 euro annui a soggetti residenti in Italia.

Struttura del Modello 770

Il Modello 770/2025 è articolato in una serie di quadri destinati a raccogliere informazioni di diversa natura, oltre a un frontespizio con i dati identificativi del dichiarante e del rappresentante legale.
La struttura è modulare e consente di gestire, anche in più flussi, le varie tipologie di redditi e ritenute.

Quadro

Contenuto e finalità

Frontespizio

Dati identificativi del sostituto, del rappresentante e impegno alla presentazione telematica.

Quadro ST

Versamenti delle ritenute operate e delle addizionali regionali IRPEF.

Quadro SV

Versamenti delle addizionali comunali IRPEF.

Quadro SX

Riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate (art. 17, D.Lgs. 241/1997).

Quadro SH

Versamenti delle ritenute su premi e somme soggette a tassazione sostitutiva.

Quadro SS

Dati riepilogativi dei versamenti e delle ritenute dichiarate.

Quadro SY

Somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale italiano.

La corretta compilazione di ciascun quadro è essenziale per assicurare la coerenza tra le informazioni trasmesse e i dati già comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite le Certificazioni Uniche (CU).

L’Agenzia, infatti, utilizza il Modello 770 per incrociare i dati delle ritenute con quelli presenti nelle CU, nei modelli F24 e nelle dichiarazioni precompilate dei contribuenti.

Modalità di presentazione del Modello 770/2025

Il Modello 770/2025 deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre 2025, secondo una delle seguenti quattro modalità di invio previste dall’art. 4, comma 4-bis, del D.P.R. 322/1998:

  1. Invio diretto da parte del sostituto d’imposta
    Il sostituto può trasmettere la dichiarazione autonomamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
    • Entratel, per soggetti obbligati a tale abilitazione (società, enti e soggetti con più di 20 dichiarazioni annue);
    • Fisconline, per soggetti con minori volumi dichiarativi o persone fisiche.
  2. Invio tramite intermediario abilitato
    La dichiarazione può essere trasmessa da professionisti abilitati, come dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF o società tra professionisti, che assumono l’impegno formale alla presentazione telematica.
  3. Invio tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato)
    Le Amministrazioni statali possono avvalersi di altri soggetti incaricati, come il Ministero dell’Economia e delle Finanze o altre Amministrazioni pubbliche centrali o periferiche, sempre mediante il canale Entratel.
  4. Invio tramite società appartenenti al gruppo
    Nei gruppi societari, la trasmissione può essere effettuata da una o più società del gruppo, purché almeno una di esse sia obbligata alla presentazione telematica. La società incaricata deve rispettare gli stessi obblighi previsti per gli intermediari abilitati.

In ogni caso, il frontespizio del modello deve riportare i dati del soggetto che effettua la trasmissione e, se presente, dell’intermediario incaricato, per garantire la corretta tracciabilità dei flussi inviati.

Termini e adempimenti collegati al Modello 770/2025

Come visto, il termine ordinario di presentazione del Modello 770/2025 è fissato al 31 ottobre 2025. Entro tale data, i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate secondo una delle modalità viste.

Oltre all’invio ordinario, la normativa consente di rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, distinguendo tra dichiarazione correttiva nei termini e dichiarazione integrativa, a seconda del momento in cui avviene la trasmissione.

Dichiarazione correttiva nei termini

La dichiarazione correttiva nei termini può essere presentata entro la scadenza del 31 ottobre 2025, nel caso in cui il sostituto d’imposta intenda rettificare o integrare una dichiarazione già inviata, ma ancora nei termini di legge.

Questa modalità consente al contribuente di correggere tempestivamente errori formali o materiali (ad esempio, importi errati, omissioni o dati anagrafici non corretti) senza incorrere in penalità.

Dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre

Trascorso il termine di presentazione, il sostituto d’imposta può trasmettere una dichiarazione integrativa, finalizzata a modificare o completare dati già comunicati.

Condizione necessaria è che la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata, anche se tardivamente, entro 90 giorni dalla scadenza (art. 13, comma 1, lett. c, D.Lgs. 472/1997).

A seconda della tipologia di correzione, si distinguono due ipotesi previste dall’art. 2 del D.P.R. 322/1998:

L’invio di una dichiarazione integrativa consente di beneficiare del ravvedimento operoso, con riduzione proporzionale delle sanzioni in base al tempo trascorso.

Altri adempimenti collegati

Il sostituto d’imposta è tenuto a conservare copia del Modello 770/2025 trasmesso e della relativa ricevuta di invio telematico per almeno cinque anni, in modo da garantire la disponibilità della documentazione in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In caso di omissione, ritardo o errori nella presentazione della dichiarazione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 7-bis del D.Lgs. 471/1997, che possono tuttavia essere ridotte avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

In definitiva, la possibilità di presentare una dichiarazione correttiva nei termini o una integrativa successiva rappresenta uno strumento di regolarizzazione utile per assicurare la correttezza dei dati comunicati, mantenendo la tracciabilità e la coerenza delle informazioni fiscali trasmesse all’Agenzia delle Entrate.

La Certificazione Unica 2025: cos’è, chi la presenta e come si trasmette

La Certificazione Unica (CU) è il modello con cui i sostituti d’imposta attestano all’Agenzia delle Entrate e ai percipienti i redditi corrisposti nel corso del 2024, nonché le ritenute operate, le detrazioni applicate e i contributi previdenziali e assistenziali versati. 

Si tratta, in sostanza, del documento che certifica tutte le somme e i valori pagati a titolo di lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e corrispettivi derivanti da locazioni brevi.

Soggetti obbligati alla presentazione

Devono predisporre e trasmettere la CU tutti i sostituti d’imposta che, nel corso del 2024, hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta d’acconto o d’imposta, o comunque soggetti a contribuzione previdenziale o assistenziale.
Rientrano, tra gli altri:

NOTA BENE: Sono invece esonerati dall’obbligo di rilascio e invio della CU i sostituti d’imposta che corrispondono compensi a soggetti che adottano il regime forfetario o il regime di vantaggio, in quanto tali contribuenti sono già soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.

Dati da indicare nella Certificazione Unica

La CU 2025 si compone di due versioni:

Nel modello ordinario devono essere indicati:

Termini di consegna e di invio telematico

Per il periodo d’imposta 2024, le scadenze per la Certificazione Unica 2025 sono differenziate in base alla tipologia di reddito certificato:

Tipologia di reddito

Consegna al percipiente

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate

Redditi di lavoro dipendente, assimilati, autonomi occasionali e redditi diversi

Entro 17 marzo 2025 (termine ordinario 16 marzo cade di domenica)

Entro 17 marzo 2025

Redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (professionisti)

Entro 17 marzo 2025

Entro 31 marzo 2025

Redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata

Entro 17 marzo 2025

Entro 31 ottobre 2025

NOTA BENE: Il termine del 31 ottobre 2025, coincidente con la scadenza del Modello 770, riguarda esclusivamente le CU che certificano redditi esenti o esclusi dalla precompilata, come borse di studio, indennità esenti o redditi previdenziali non imponibili.

Modalità di presentazione

La trasmissione telematica della CU 2025 deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, utilizzando i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate:

È possibile inviare più flussi distinti, ad esempio separando le certificazioni di lavoro dipendente da quelle di lavoro autonomo o provvigioni, purché in ciascun flusso siano inclusi il frontespizio e, se necessario, il quadro CT.

Novità 2025

Per effetto del D.Lgs. 108/2024, dal 2025 è anticipato al 31 marzo il termine di trasmissione delle CU relative ai lavoratori autonomi abituali, mentre resta fissato al 31 ottobre il termine per le CU con redditi esenti o non dichiarabili. Viene inoltre confermato l’obbligo di consegna al percipiente entro il 17 marzo 2025, indipendentemente dal tipo di reddito certificato.

Sanzioni e ravvedimento per errori o ritardi nella CU 2025

L’omessa, tardiva o errata presentazione della Certificazione Unica 2025 comporta l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione, fino a un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta (art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998).

Se la CU corretta viene inviata entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro per ciascuna certificazione, con un massimo di 20.000 euro).

Con la circolare n. 12/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ora possibile applicare il ravvedimento operoso anche alle violazioni relative alla CU, consentendo la riduzione proporzionale delle sanzioni in base alla tempestività della regolarizzazione.

In questo modo, i sostituti d’imposta possono sanare eventuali errori o ritardi, garantendo comunque la correttezza e la completezza dei dati trasmessi all’Amministrazione finanziaria.

Il 31 ottobre 2025 rappresenta dunque la tappa conclusiva del ciclo dichiarativo 2024 per i sostituti d’imposta: un momento di verifica e di allineamento dei dati fiscali verso l’Agenzia delle Entrate, nel segno della correttezza e della trasparenza.
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