Modello 770/2025: guida alle novità

Pubblicato il 11 settembre 2025

Entro il prossimo 31 ottobre 2025, datori di lavoro e professionisti dovranno provvedere alla predisposizione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello 770/2025, ovverosia il dichiarativo concernente le ritenute fiscali operate e versate, nonché il riepilogo dei crediti riconosciuti ai sostituiti e utilizzati in compensazione sul modello F24.

Come noto, il modello 770 completa, unitamente alla Certificazione Unica, la c.d. dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.

Tra le novità principali di quest’anno si annovera l’unificazione dei codici di sospensione dei versamenti dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’eliminazione, nella seconda sezione del quadro ST, del campo inerente al “Codice Regione”, l’introduzione, nel quadro SX, del nuovo campo utile alla gestione dell’indennità tredicesima mensilità riconosciuta ai contribuenti.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta

Come anticipato in premessa, la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta si compone di due parti:

Il modello 770/2025, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2025, n. 75896, deve essere presentato dai soggetti che nel 2024 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte su:

L’invio telematico del dichiarativo può essere effettuato direttamente dal sostituto d’imposta, ovvero tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato), ovvero tramite società appartenenti al gruppo.

 

Nota Bene
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, e la prova della presentazione è fornita dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre in via telematica.
Nel caso in cui sia stato incaricato un intermediario alla trasmissione del modello, quest’ultimo sarà obbligato a consegnare copia della dichiarazione trasmessa al sostituto d’imposta entro il termine di trenta giorni dalla scadenza prevista per la presentazione del modello.
Per l’anno 2025, si rammenta che la documentazione dovrà essere conservata, anche ai fini di eventuali controlli, sino al 31 dicembre 2030 (art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). 

 

Operazioni societarie e soggetti obbligati alla presentazione

Nelle ipotesi di operazioni societarie o modifiche del sostituto intervenute nel periodo d’imposta, sarà necessario prestare particolare attenzione ai casi in cui detta operazione straordinaria comporti l’estinzione o meno del sostituto d’imposta.

Sarà, infatti, necessario distinguere i casi in cui:

Nel primo caso, ovverosia nelle ipotesi in cui l’operazione straordinaria comporti l’estinzione del sostituto con prosecuzione dell’attività in capo ad un nuovo soggetto, il dichiarante deve provvedere alla compilazione dei singoli quadri esponendo distintamente le situazioni riferibili ad esso, ovvero a ciascuno dei soggetti estinti. Tale evidenza andrà posta avendo cura di inserire nell’intestazione dei quadri ST, SV e SY, il proprio codice fiscale, e specificando nell’apposito campo dedicato al “Codice fiscale del sostituto d’imposta” il codice fiscale del soggetto estinto.

Si precisa che, invece, il quadro SX deve essere “unico”, sicché deve riguardare sia i dati del dichiarante che quelli dei soggetti estinti.

 

Nota Bene
Nel caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del sostituto, nella compilazione dei quadri ST ed SV, dovranno essere opportunamente utilizzati rispettivamente i codici “K” e “L” al campo “note”.

Nel caso di non prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto, invece, la dichiarazione andrà presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto, avendo cura di specificare, nel frontespizio del modello, al riquadro “dati relativi al sostituto” e nei quadri che compongono la dichiarazione, i dati del sostituto d’imposta estinto e il suo codice fiscale. Il soggetto che presenta la dichiarazione (liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore) dovrà riportare i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio dedicato ai dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione.

Per i casi di operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del sostituto, la dichiarazione dovrà essere compilata secondo le consuete regole, sicché ogni sostituto esporrà le trattenute effettuate e quelle versate per quanto di sua competenza.

Su tale ultima casistica si evidenzia che, diversamente rispetto a quanto avvenuto nei dichiarativi inerenti ai periodi d’imposta precedenti, stando alle istruzioni amministrative, non dovrà più essere utilizzato il codice “N” al campo “note”, utile ad evidenziare i tributi inerenti alle rate residue di addizionale regionale all’IRPEF, del saldo o primo acconto IRPEF, delle addizionali comunali all’IRPEF, nonché delle eventuali rate derivanti, a titolo esemplificativo, dalla dichiarazione 730-4 pervenuta al sostituto d’imposta cedente e le cui operazioni di conguaglio siano proseguite in capo al sostituto cessionario. 

Frontespizio e tipologie di dichiarazione

Il Frontespizio del modello 770/2025 si compone di una prima parte inerente all’informativa in materia di privacy e di una seconda parte contenente i quadri relativi alla tipologia di dichiarazione, ai dati anagrafici del sostituto d’imposta e del legale rappresentante o altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, ai campi relativi alla redazione della dichiarazione e all’impegno alla presentazione telematica.

Quanto alla tipologia di dichiarazione, salvo i casi di primo invio, è possibile operare una delle seguenti scelte:

Si rammenta, altresì, che nel frontespizio della dichiarazione, al campo Redazione della dichiarazione, dovranno essere compilate le due sezioni denominate “Quadri compilati e ritenute operate” e “Gestione separata”, con specifica della tipologia di invio e ipotesi di casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX.

Quanto alla tipologia di invio, dovrà essere inserito il codice:

Nel caso in cui il predetto quadro sia compilato con tale ultima opzione, bisognerà barrare, all’apposita sezione, i quadri concernenti la dichiarazione da trasmettere ed inserire alla sezione “Gestione separatail codice fiscale del/dei soggetto/i incaricato/i che invia/inviano l’altra parte della dichiarazione (o, in alternativa, barrare la casella “Sostituto” se la trasmissione dell’ulteriore parte avviene “direttamente” da parte del sostituto) barrando la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato.

Il modello 770/2025 potrà essere trasmesso in un massimo di tre flussi, che potranno ricomprendere, complessivamente, le cinque categorie di ritenute individuate.

In particolare, nel caso di invio separato, il flusso “locazioni” sarà vincolato al flusso “autonomo”. Non potrà, a titolo esemplificativo, essere inviato un flusso dipendenti e locazioni ed un flusso distinto “autonomo”, né un flusso dipendenti e autonomo ed un flusso distinto “locazioni”.

L’invio concernente “altre ritenute” dovrà invece essere agganciato ad uno dei tre flussi principali: dipendente, autonomo e capitale.

Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato in unico flusso, ovvero in due separati flussi: locazioni e lavoro dipendente.

Si rammenta che eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione assumeranno il codice tributo del flusso principale:

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, eventuali crediti derivanti dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta di importo superiore ad euro 5.000 annui, per poter essere compensati orizzontalmente (su debiti differenti da quelli dei sostituti d’imposta, es. IVA, IRAP, INPS, etc.) dovranno essere assoggettati al c.d. visto di conformità.

“Gestione separata”

Sostituto d’imposta che ha effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo e decide di aderire alla gestione separata.

Caso a)

“Doppio” intermediario

Invio 1

All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” ed essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo”.

Invio 2

Il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo dovrà essere trasmesso barrando la casella “Autonomo” all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate”. Nella stessa sezione deve essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro dipendente barrando la casella “Dipendente”.

Caso b)

“Doppio” invio senza intermediario

Invio 1

All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Autonomo”.

Invio 2

All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”.

Caso c)

Intermediario solo su redditi di lavoro autonomo

Invio 1

All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo”.

Invio 2

All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e dovrà essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”; nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”.

 

Nota Bene
Laddove il sostituto non possa allegare i prospetti ST, SV o SX del modello 770, dovrà essere compilato il campo Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX, con i codici:
In tal ultimo caso, l’invio del modello 770 potrebbe, infatti, essere comunque necessario per la gestione di eccedenze/crediti al quadro SX.

 

Modello 770/2025 – Compilazione dei quadri ST e SV

Il quadro ST è composto dalle seguenti quattro sezioni:

Per quanto attiene agli obblighi dei sostituti d’imposta rispetto alla gestione del personale dipendente, dovranno essere compilate, generalmente, esclusivamente la prima e seconda sezione sopracitate.

La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle elencate ritenute e imposte:

La seconda sezione, invece, deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute di addizionale regionale all’IRPEF, comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre i relativi versamenti. In particolare, ci si riferisce:

Nota Bene
Si rammenta che l’esposizione dei dati indicati nella prima e nella seconda sezione deve essere effettuata in forma aggregata. Pertanto, vanno esposti in unico rigo, in maniera unitaria, i versamenti che presentano identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento.
Ciò, sempreché non vi siano diverse codifiche al campo “Note” del quadro ST. In tal caso, andranno comunque compilati più righi.

 

Al punto “10” note, tra i codici più utilizzati si evidenziano le lettere:

Attenzione
Qualora, il 16 febbraio 2025, il sostituto abbia effettuato un unico F24, utilizzando il codice tributo 1001, indicando il periodo 12/2024, con riferimento sia alle ritenute di competenza 2024 erogate su stipendi corrisposti entro il 12 gennaio 2025, sia a ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2025, il rigo dovrà contenere al punto 10 le note “B” e “D”.
Quanto ai codici, invece, da inserire alla nota “15” – Sospensione si rileva l’unificazione dei precedenti codici da 1 a 15, validi fino al modello 770/2024, in favore del nuovo codice “20”, che potrà essere utilizzato nel caso in cui il sostituto d’imposta si sia avvalso di una o più disposizioni di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza da Covid-19, e abbia già indicato somme versate nei modelli 770 inerenti a periodi d’imposta precedenti con uno dei codici “note” da 1 a 15.

 

Quanto alle addizionali regionali esposte nella seconda sezione del quadro ST, si evidenzia l’eliminazione del campo 13 “Codice Regione”, sicché i versamenti inerenti alle addizionali regionali all’IRPEF devono essere accorpati rispetto al codice tributo, al periodo di riferimento e alla data di versamento. Naturalmente, sempreché non vi siano “note” specifiche.

Relativamente al quadro SV si rammenta che, nonostante il versamento dell’addizionale comunale sul modello di pagamento F24 debba avvenire per singolo comune di riferimento, con compilazione di tante righe quanti sono i comuni interessati al versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, l’esposizione dei dati sul modello 770 deve avvenire in forma aggregata, a seconda della data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate alla medesima data dovranno comporre un unico rigo del modello dichiarativo, ancorché riferibile a diversi comuni.

Modello 770/2025 – Compilazione del quadro SX

Nel quadro SX dovranno essere riportati i dati riepilogativi dei crediti derivanti dalla precedente dichiarazione e i dati concernenti i crediti sorti nel periodo d’imposta 2024 e il loro utilizzo in compensazione mediante il modello F24.

Si rammenta che l’ammontare dei predetti crediti deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, sicché l’utilizzo dei predetti crediti in compensazione deve essere esposto al netto degli eventuali riversamenti.

Rispetto al modello 770/2024, il quadro SX del dichiarativo dell’anno 2025 non presenta modifiche di rilievo, anche se trovano spazio nuovi campi dedicati alla c.d. indennità tredicesima mensilità. In particolare:

Specificatamente nel rigo SX1, alla:

Specificatamente nel rigo SX2, alla:

Specificatamente nel rigo SX4, alla:

Nel caso in cui venga compilata la colonna 5, rigo SX4, il credito dovrà essere ripartito nelle successive colonne 2 dei righi SX32, SX33 ed SX34, al fine di comunicare all’Amministrazione finanziaria la natura dell’eccedenza e determinare il codice tributo da utilizzare a credito nel modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello concernente la dichiarazione in trattazione.

Infine, al rigo SX49, riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2024 l’erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, sarà necessario indicare nella:

Quadratura del modello 770 - Infografica

 

QUADRO NORMATIVO

Agenzia delle Entrate – Provvedimento 24 febbraio 2025, n. 75896

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