Modello EAS 2025 in scadenza. Obblighi, esoneri e istruzioni per la presentazione

Pubblicato il 21 marzo 2025

Entro il 31 marzo 2025, gli enti associativi non commerciali sono chiamati a verificare l’eventuale obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello EAS, in caso di variazioni rilevanti intervenute nel corso del 2024.

Questo adempimento, spesso sottovalutato, è invece fondamentale per mantenere l’accesso al regime fiscale agevolato previsto dalla normativa tributaria per le realtà associative.

Vediamo ora nel dettaglio cos'è il modello EAS, chi deve presentarlo, quando e in quali casi si deve ripresentare, oltre alle modalità di invio e alla possibilità di regolarizzazione tardiva.

Cos’è il modello EAS e a cosa serve

Il modello EAS (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un adempimento introdotto con l’art. 30 del D.L. 185/2008. Serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate una serie di informazioni fiscali e organizzative relative agli enti non commerciali di tipo associativo.

Il modello EAS è finalizzato a verificare che l’ente:

In sostanza, il modello EAS è lo strumento che abilita l’ente associativo a godere di agevolazioni fiscali, evitando che contributi e proventi siano trattati come redditi imponibili.

Chi deve presentarlo e chi è esonerato

Enti obbligati

Devono presentare o aggiornare il modello EAS:

In particolare, sono obbligati anche gli enti che si limitano a riscuotere quote associative o contributi per attività istituzionali.

Enti esonerati

Sono esclusi dall’obbligo:

Inoltre, sono esonerati anche:

Quando si presenta

Il modello EAS va trasmesso:

NOTA BENE: Nel 2025 il termine del 31 marzo riguarda le modifiche intervenute nel corso del 2024. Se non ci sono state variazioni sostanziali, non è necessario ripresentare il modello.

Quando deve essere ricompilato: obbligo di variazione

L’obbligo di ripresentare il modello EAS scatta quando varia almeno uno dei dati rilevanti comunicati in precedenza, come ad esempio:

Anche la perdita dei requisiti per accedere al regime agevolato impone la presentazione del modello entro 60 giorni dalla data dell’evento che ha fatto decadere l’agevolazione.

Variazioni che non obbligano a ripresentare il modello

Non è necessario inviarlo nuovamente se le variazioni riguardano:

Se invece cambia la natura dell’attività (es. da occasionale a abituale), oppure se l’associazione passa da zero proventi a un’attività sponsorizzata, l’obbligo di ripresentazione sussiste.

Come si presenta

Il modello EAS deve essere trasmesso solo in modalità telematica, tramite:

L’ente dovrà compilare:

Remissione in bonis: invio tardivo del modello

Se non viene inviato il modello EAS entro il 31 marzo, si può regolarizzare l’omissione grazie alla remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. 16/2012), a condizione che:

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