Modello EAS. Termine di presentazione

Pubblicato il 25 marzo 2022

Gli enti non commerciali aventi natura associativa possono fruire della non imponibilità per quanto riguarda le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti. A tal fine sono tenuti, al 31 marzo, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante il modello EAS.

In questo modo il Fisco può effettuare i relativi controlli.

Soggetti esonerati

Non tutti devono effettuare l’invio del modello EAS; ne sono esclusi:

Compilazione parziale dell’EAS

Invece, alcuni enti devono compilare solo alcune parti del modello. Tra questi:

Cosa significa compilazione semplificata? Gli enti ammessi a tale modalità sono tenuti a compilare il primo riquadro del modello (riguardante i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale), mentre, per il secondo riquadro, devono inserire i dati dei righi 4), 5), 6), 25) e 26).

Enti obbligati

Per quanto detto sopra, devono compilare il modello Eas in modo completo le associazioni non riconosciute diverse da quelle indicate e che:

Presentazione del modello EAS

Il modello EAS deve essere inviato in via telematica - direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati - entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti medesimi.

I soggetti già costituiti sono tenuti a reinviare il modulo quando vi siano variazioni dei dati trasmessi: in tal caso, il termine è quello del 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la suddetta modifica.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008,) il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Modello EAS: omessa o tardiva presentazione

In caso di omessa o tardiva presentazione, l’ente associativo può avvalersi della c.d. “remissione in bonis”: con tale istituto, si deve inoltrare la relativa comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile, accompagnata dal pagamento di una sanzione pari a 250 euro.

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