Modifica assegno divorzile, licenziamento dell'ex coniuge come fatto nuovo

Pubblicato il 15 ottobre 2014 Ai fini della richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, vanno qualificate come “fatto nuovo” le mutate condizioni economiche dell'ex coniuge obbligato all'assegno di mantenimento conseguenti alla perdita dell'occupazione e al mancato conseguimento di un reddito adeguato negli ultimi due anni.

E' quanto puntualizzato dalla Cassazione nel testo dell'ordinanza n. 21670 del 14 ottobre 2014, in una vicenda in cui la Corte d'appello, riconoscendo ad una scrittura privata sottoscritta dagli ex coniugi natura di accordo modificativo delle condizioni di divorzio basato anche sull'intervenuto licenziamento dell'ex marito, aveva negato la natura di circostanza nuova al dedotto licenziamento.
 
E ciò quando – hanno rilevato i giudici di legittimità – da un'analisi meramente testuale del predetto accordo non risultava alcuna modifica delle preesistenti condizioni di divorzio, non essendovi previste modifiche favorevoli al ricorrente in quanto era in esso stabilito solo il trasferimento della casa coniugale.
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