Modifica orari di visita dei figli. Scrittura privata tra coniugi non vale

Pubblicato il 03 maggio 2017

Intervento del giudice a tutela di diritti indisponibili

I coniugi non possono modificare con scrittura privata le disposizioni, concernenti le modalità di visita dei figli minori, contenute nel decreto di omologazione della separazione. La necessità dell’intervento del giudice sull'eventuale accordo modificativo, è posto in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, respingendo il ricorso di un genitore condannato ex art. 388 c.p., per aver eluso in più occasioni quanto stabilito con il provvedimento di omologazione della separazione dal coniuge, in merito al diritto di visita dei due figli minori.

Ed a nulla è valsa – conclude la Corte con sentenza n. 20801 del 2 maggio 2017 - la deduzione del genitore ricorrente, di aver tenuto conto di una scrittura privata, con cui i coniugi avevano concordemente deciso di privare di efficacia, relativamente ai giorni ed agli orari di visita dei minori, l’accordo di separazione inizialmente omologato dal giudice.

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