Molestie e violenza nei luoghi di lavoro trovano riconoscimento nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
L'accordo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, attua l’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), individuando la durata e i contenuti minimi dei percorsi di formazione relativi alla sicurezza sul lavoro.
I dirigenti, si legge nell’Accordo, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art.18 del D.Lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.
L’obiettivo generale del percorso formativo è quello di fornire un approccio organizzativo e gestionale alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in linea con i principi di prevenzione previsti dalla normativa vigente. Attraverso una formazione mirata e specialistica, i dirigenti saranno in grado di:
Nel percorso di formazione per dirigenti, della durata minima di 12 ore (a cui si aggiunge l’eventuale modulo cantieri della durata minima di 6 ore), la tematica delle molestie e violenze è affrontata all’interno del modulo giuridico-normativo.
Il dirigente deve essere formato sulla normativa in tema di prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 - Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro).
La formazione mira a rendere i dirigenti consapevoli delle responsabilità penali, civili ed amministrative derivanti anche da situazioni di abuso sul luogo di lavoro .
Il datore di lavoro è chiamato a promuovere un ambiente inclusivo e a prevenire le condizioni che possano favorire comportamenti abusanti. Secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, lo stesso ricopre un ruolo centrale nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per garantire un’efficace applicazione delle norme, è fondamentale che acquisisca una preparazione adeguata attraverso appositi corsi di formazione.
La frequenza del corso di formazione deve mettere il datore di lavoro in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa, acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo, rimarca l'Accordo.
Il corso di formazione è finalizzato a trasformare l’approccio alla sicurezza da puramente formale a sostanziale. In tal senso, non si tratta solo di adempiere a obblighi normativi, ma di sviluppare una cultura organizzativa improntata alla prevenzione e protezione dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro. Questo significa:
Più in dettaglio, il corso si propone di
Anche nel corso base per datori di lavoro della durata minima di 16 ore (a cui si aggiunge l’eventuale modulo cantieri della durata minima di 6 ore), si prevede una trattazione della normativa in tema di molestie sul luogo di lavoro, nel modulo giuridico-normativo.
Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in 2 moduli:
I responsabili del servizio di prevenzione e protezione devono inoltre frequentare il modulo C.
La formazione per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) affronta il tema delle molestie come fonte di rischio, in particolare, nel Modulo B Comune (48 ore).
L’unità didattica 7 è interamente dedicata ai “Rischi di natura psico-sociale”: stress lavoro-correlato, fenomeni di mobbing, sindrome da burn-out, molestie e aggressioni sul lavoro.
La trattazione deve prevedere un breve richiamo normativo e la precisa definizione dei rischi ai fini di una loro corretta valutazione.
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