Sicurezza sul lavoro: chi può organizzare i corsi di formazione?

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L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, rappresenta un importante e atteso traguardo per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Finalità e contesto dell’accordo

L'accordo, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), individua la durata e i contenuti minimi dei percorsi di formazione relativi alla sicurezza sul lavoro, armonizzando gli standard formativi su tutto il territorio nazionale.

Il documento, in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sostituisce precedenti intese in materia e si pone come unico punto di riferimento, organico e aggiornato.

L’Accordo tiene conto delle diversità territoriali, come nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, per cui è stata inserita una clausola di salvaguardia. Tale clausola consente, in considerazione delle specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale della Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, di prevedere, in via sperimentale, differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione.

L’Accordo lascia ferma inoltre la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Soggetti formatori: classificazione e requisiti

L’Accordo individua tre categorie principali di soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni:

  1. soggetti “istituzionali”, ovvero enti pubblici e istituzioni accademiche (Ministeri, Regioni, Università, INAIL, INL, Vigili del Fuoco, etc.), ivi compresi Ordini e i collegi professionali;
  2. soggetti “accreditati” in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, che devono possedere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione in materia di salute e sicurezza, oppure il solo requisito dell’accreditamento regionale per erogare i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti;
  3. altri soggetti, tra cui organismi paritetici, fondi interprofessionali e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione.

Con un atto successivo, dopo aver consultato le parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale e la Conferenza Stato-Regioni, potranno essere stabiliti i requisiti minimi per i soggetti che svolgono attività di formazione. Nello stesso atto si potrà anche istituire un repertorio o elenco nazionale degli enti formatori riconosciuti.

Requisiti dei docenti e organizzazione dei corsi

I docenti devono rispondere ai requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2013, che regola la formazione dei formatori in ambito sicurezza.

Per ogni corso, il soggetto formatore deve:

  • predisporre un progetto formativo dettagliato;
  • rispettare il limite massimo di 30 partecipanti (esclusi i corsi in e-learning);
  • garantire un rapporto docente/discente massimo di 1 a 6 per le attività pratiche;
  • tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
  • assicurare almeno il 90% di frequenza per l’ammissione alla verifica finale;
  • predisporre il verbale della verifica finale e l’attestato di formazione

Modalità di erogazione dei corsi

L’Accordo contempla quattro modalità di erogazione:

  • presenza fisica, valida per tutti i corsi di formazione;
  • videoconferenza sincrona o “streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote, tramite piattaforma multimediale di comunicazione”. Ogni discente deve essere collegato all’evento formativo tramite pc o tablet a suo esclusivo uso per la durata del corso;
  • e-learning,  definito come “modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica”;.
  • modalità mista o blended ovvero l’erogazione di percorsi di formazione che alternano momenti di formazione a distanza (sincrona o asincrona) con momenti di formazione in presenza fisica

Documentazione, attestazioni e fascicolo del corso

Particolare attenzione è riservata alla documentazione a supporto dell’attività formativa:

  • i verbali delle verifiche finali devono contenere, in particolare, i dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso e dati del corso, gli esiti delle prove e la firma del responsabile;
  • gli attestati devono essere unici per corso e validi su tutto il territorio nazionale, includendo dati del partecipante, tipologia di corso con rifermento normativo e durata, modalità del corso, firma digitale e data;
  • ogni corso deve disporre di un fascicolo contenente l’intera documentazione, da conservare per almeno 10 anni.
Allegati

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