Molestie sul lavoro Prova al datore

Pubblicato il 16 novembre 2016

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha confermato la nullità del licenziamento, intimato dal legale rappresentante di una società ad una dipendente, in quanto ritenuto discriminatorio e determinato da motivo illecito (ritorsione dovuta al rifiuto della lavoratrice di sottostare alle molestie sessuali del datore). Ha conseguentemente ribadito la statuizione in ordine alla reintegrazione della lavoratrice, con condanna di parte datoriale al risarcimento dei danni.

Plurime deposizioni Molestie presunte

Secondo la Corte Suprema, la pronuncia di merito impugnata dal datore, correttamente ha ravvisato la prova presuntiva delle molestie sessuali a danno della dipendente licenziata, sulla base di plurime deposizioni di altre lavoratrice, che parimenti riferivano di analoghe molestie poste in essere nei loro confronti dal medesimo datore, subito dopo l’assunzione. Deposizioni corroborate anche da un serrato turn over tra le giovani dipendenti assunte dall'odierno ricorrente, che dopo un breve periodo di lavoro si dimettevano senza apparente ragione.

Equiparazione molestie/discriminazioni Anche per onere probatorio

Trattasi di un quadro complessivo – secondo gli ermellini – che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto tale da imporre l’inversione dell’onere probatorio a carico del datore di lavoro.

Respinta in proposito l’obiezione del ricorrente, secondo cui l’equiparazione tra molestie sessuali e discriminazioni di genere prevista dall'art. 26 D.Lgs. 198/2006 non si presterebbe, per mancanza del trattamento differenziale, a riflettersi anche sulla ripartizione dell’onere probatorio.

Invero – conclude la Corte con sentenza n. 23286 del 15 novembre 2016  – la doverosità di un’esegesi anche conforme alla normativa europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia attraverso le sue pronunce, impone di ritenere estesa l’equiparazione delle molestie sessuali alle discriminazioni di genere anche in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio.

 

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