Il periodo minimo di ferie (4 settimane) non può essere monetizzato, salvo casi limitati, per tutelare il diritto costituzionale al riposo, essenziale per il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.
Il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un diritto fondamentale del lavoratore, sancito dalla Costituzione (art. 36) e tutelato dalla normativa comunitaria (Convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970 ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157) e nazionale.
Il secondo e il terzo comma dell’articolo 2109 del Codice civile stabiliscono che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
L’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o da specifiche discipline, va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
La contrattazione collettiva può ampliare tale periodo, ferma restando la sanzionabilità esclusivamente per la violazione del minimo previsto dalla legge (4 settimane) (Ministero del lavoro, circolare 3 marzo 2005 n. 8).
Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano impossibile fruire delle ferie secondo il principio della infra-annualità, le stesse dovranno essere godute “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” (art. 2109 cod civ.)
L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Ministero del lavoro, circolare 3 marzo 2005 n. 8, risposta ad una istanza di interpello n. 5221 del 26 ottobre 2006) distingue tre periodi relativi alla fruizione delle ferie.
a) Primo periodo
b) Secondo periodo
c) Terzo periodo
L’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dispone che il periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Come ha ricordato il Ministero del lavoro (circolare 3 marzo 2005 n. 8), il decreto legislativo n. 66 del 2003 ha introdotto per la prima volta, in modo espresso, il divieto di monetizzare il periodo di ferie corrispondente alle 4 settimane previste dalla legge, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno.
Pertanto, il periodo minimo legale di quattro settimane non può essere monetizzato, vale a dire non può essere sostituito dal pagamento di un'indennità per ferie non godute, se non in specifici e limitati casi. La ratio di questo divieto è evitare che il lavoratore sia indotto a rinunciare concretamente al periodo di riposo annuale, compromettendo il diritto al riposo sancito anche dalla Costituzione, utile a garantire il recupero delle energie psicofisiche;
Nonostante il divieto generale, la normativa e la prassi amministrativa ammettono alcune eccezioni specifiche in cui è possibile corrispondere un'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Ecco quali sono.
Quando il rapporto di lavoro si conclude per dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, etc.è sempre ammessa la monetizzazione delle ferie residue non godute, in quanto non è più possibile consentirne la fruizione.
Da ultimo si ricorda che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32807 del 27 novembre 2023, che le dimissioni non implicano una rinuncia automatica all'indennità sostitutiva. La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, afferma la Corte, può verificarsi solo se il datore di lavoro dimostra di aver invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario, formalmente) e di averlo avvisato nel contempo, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Le ferie previste dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale in misura superiore alle 4 settimane minime sono monetizzabili se non godute, salvo eventuali specifiche previsioni di legge o di contrattazione collettiva.
Per i contratti a tempo determinato inferiori all'anno, è prevista la possibilità di monetizzare le ferie residue alla scadenza del contratto.
L’affermazione di cui alla circolare ministeriale n. 8/2005 secondo cui “per quanto riguarda i contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno è quindi sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie” va letta nel senso che “il godimento delle ferie nei rapporti di lavoro infrannuali può non essere effettivamente fruito, in tutto o in parte, mediante giorni di riposo ma può essere sostituito dalla relativa indennità. Ciò che non sembra in linea con i principi sia della Direttiva comunitaria che della Corte Costituzionale è la scelta di programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità con maggiorazioni retributive pagate mensilmente” (Ministero del lavoro, risposta a interpello 27 luglio 2005 prot. n. 2041)
Lavoratori inviati all'estero
Nel caso di invio all’estero che non sia configurabile come una semplice trasferta è possibile monetizzare le ferie non godute
In tali casi, la situazione è infatti assimilabile ad una novazione (Ministero del lavoro, risposta a interpello 10 giugno 2008 n. 15).
Situazione |
Monetizzazione ammessa? |
Ferie entro il periodo minimo legale (4 settimane) |
No |
Cessazione del rapporto di lavoro (qualsiasi causa: dimissioni, licenziamento, etc.) |
Sì |
Ferie eccedenti il minimo legale previste da CCNL o contratto individuale |
Sì |
Contratti a tempo determinato inferiori a 12 mesi |
Sì |
Invio all’estero con modifica sostanziale delle condizioni contrattuali |
Sì |
Trasferta semplice all’estero |
No |
ATTENZIONE: La monetizzazione è una deroga e pertanto non è mai automatica, ma va valutata caso per caso. Anche nei casi ammessi, il datore deve garantire chiarezza e trasparenza.
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