Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito nuove indicazioni sull’applicazione del Titolo X del Codice delle assicurazioni private ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, disciplinati dall’articolo 1, comma 75, della Legge n. 160/2019.
La circolare n. 615, datata 24 aprile 2026, fa seguito a quella del 17 aprile 2026, con la quale era stato chiarito che l’obbligo per le compagnie assicurative di offrire le polizze RC dedicate ai monopattini scatterà dal 16 luglio 2026.
Il Ministero ricostruisce il quadro normativo introdotto dalla Legge n. 177/2024, che ha previsto per i monopattini elettrici:
L’efficacia dell’obbligo assicurativo è collegata alla possibilità di identificare in modo univoco il monopattino. Per questo motivo, la copertura RC si coordina con l’entrata a regime del sistema dei contrassegni.
La circolare del 24 aprile 2026 richiama espressamente quanto già stabilito con la precedente comunicazione del 17 aprile 2026: le imprese di assicurazione dovranno offrire le polizze per la copertura della responsabilità civile dei monopattini dal 16 luglio 2026.
Si tratta del sessantesimo giorno successivo alla decorrenza prevista dal Decreto direttoriale del 6 marzo 2026, relativo alla piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio dei contrassegni.
Da tale data, le compagnie saranno soggette all’obbligo a contrarre previsto dall’articolo 132 del Codice delle assicurazioni private e dovranno quindi rendere disponibili contratti RC per i monopattini, riconducibili al ramo 10, relativo alla responsabilità civile autoveicoli.
Uno dei punti principali della nuova circolare riguarda la gestione dei sinistri.
Il MIMIT, sentito l’IVASS, evidenzia che l’applicazione piena della procedura di risarcimento diretto richiede la preventiva definizione di un forfait specifico per i monopattini, secondo quanto previsto dal Dpr n. 254/2006.
Per arrivare a tale risultato sarà necessario monitorare, per un periodo transitorio non inferiore a due anni, l’andamento dei sinistri causati dai monopattini e i relativi costi effettivi di risarcimento.
Solo sulla base di questi dati potrà essere costruito un forfait nazionale dedicato a questa particolare tipologia di veicoli.
In attesa della piena operatività del risarcimento diretto, la circolare chiarisce che, per i sinistri stradali causati da monopattini, troverà applicazione la procedura ordinaria di risarcimento prevista dall’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private.
In pratica, il danneggiato dovrà rivolgere la richiesta risarcitoria secondo lo schema ordinario, senza applicazione immediata del meccanismo del risarcimento diretto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice.
Il monitoraggio dei sinistri sarà affidato all’IVASS, che dovrà effettuare una rilevazione dedicata sui dati relativi:
La rilevazione avrà cadenza semestrale, con dati riferiti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.
La prima rilevazione prenderà come riferimento il 31 dicembre 2026.
Le istruzioni operative, il dettaglio delle informazioni richieste e le modalità di trasmissione saranno comunicate dall’IVASS al mercato con una specifica lettera.
L’Istituto dovrà inoltre informare il MIMIT ogni sei mesi sull’andamento del monitoraggio, anche ai fini dell’eventuale adozione di ulteriori istruzioni operative.
La circolare precisa, infine, che non cambia la disciplina relativa al terzo trasportato, prevista dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private.
Per tale ipotesi continuerà ad applicarsi la CARD-CTT, vale a dire la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto relativa ai terzi trasportati.
Dal quadro delineato dal Ministero emerge quindi un doppio binario temporale:
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