Morte per esposizione all’amianto. Liquidazione del danno valutata anche sulla base dell’intensità della sofferenza provata

Pubblicato il 17 febbraio 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 2251 del 16 febbraio 2012 – l'entità del danno non patrimoniale sofferto dal lavoratore in caso di lesione dell'integrità fisica causata dalla malattia contratta in violazione delle norme sulla sicurezza – il cui risarcimento è reclamabile dagli eredi – va determinata “sulla base non già (e non solo) della durata dell'intervallo tra la manifestazione conclamata della malattia e la morte, ma dell'intensità della sofferenza provata, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e delle altre particolarità del caso concreto”. Ciò – precisa la Corte – quando dalla malattia sia derivata la morte e la vittima abbia potuto percepire, lucidamente, l'approssimarsi della fine.

Nella specie, i giudici di Cassazione si sono occupati della vicenda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dei figli di un operaio dei Cantieri navali Breda spa, poi incorporati da Fincantieri, che era deceduto a causa di neoplasia polmonare causata dall’esposizione alle fibre di amianto presenti nell'ambiente di lavoro, in assenza di adeguate misure di sicurezza. Nel merito, era stato riconosciuto agli eredi il solo danno biologico senza che fosse stata presa in alcuna considerazione la situazione soggettiva del soggetto danneggiato.

La Cassazione, accogliendo il ricorso dei figli della vittima, ha quindi rinviato il giudizio sulla quantificazione dei danni alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
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