Movimenti bancari non contabilizzati idonei elementi presuntivi

Pubblicato il 26 agosto 2010 La Cassazione, con sentenza 18809 del 20 agosto 2010, nell’accogliere il ricorso delle Entrate chiarisce che è legittimo l’accertamento nei confronti di un’impresa basato sul riscontro di movimentazioni bancarie non contabilizzate.

Nel caso di specie erano stati rilevati assegni girati al legale rappresentante dell’impresa dal legale rappresentante di una seconda impresa per conto della società. I giudici delle Commissioni tributarie che si erano occupate del caso avevano concluso che tali assegni si riferissero a operazioni di natura personale intercorse tra i legali rappresentanti.

La Corte, ribaltando i giudizi precedenti di Ctp e Ctr, ha affermato che è necessario dimostrare con riscontri sufficientemente motivati nelle sentenze il superamento dell’elemento presuntivo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy