Mutuo consenso allo scioglimento del rapporto desumibile solo con la prova di una chiara e comune volontà

Pubblicato il 03 aprile 2012 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 5240 del 2 aprile 2012, hanno ribaltato la decisione con cui la Corte d’appello aveva ritenuto legittima l’interruzione, per mutuo consenso, di un rapporto di lavoro intercorso tra Poste italiane ed un dipendente in considerazione dell'intervenuta acquiescenza del lavoratore, il quale, oltre a non aver messo le energie lavorative a disposizione della società, “aveva accettato il Tfr senza formulare riserve”.

Secondo la Suprema corte, in particolare, il mutuo consenso alla risoluzione del contratto di lavoro può dirsi esistente solo in considerazione di una chiara e comune volontà delle parti. E nella specie, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, l'incasso del Tfr e la mancata offerta della prestazione lavorativa erano da considerare comportamenti “non interpretabili, per assoluto difetto di concludenza”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica cooperative - Verbale di incontro del 24/6/2025

01/07/2025

Ccnl Metalmeccanica cooperative. Minimi trasferta e reperibilità

01/07/2025

Modello 730/4, verifica Inps dei conguagli fiscali

01/07/2025

Bonus mamme: al via la misura transitoria per l’anno 2025

01/07/2025

Bonus posticipo pensionistico: gestioni esclusive senza tasse

01/07/2025

Nuova funzione INPS: disponibili i contatori del congedo parentale

01/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy