NASpI anticipata: niente restituzione integrale in caso di lavoro breve

Pubblicato il 02 aprile 2025

La NASpI anticipata non va restituita integralmente se il beneficiario svolge un lavoro subordinato di breve durata, purché l’attività autonoma sia stata effettivamente avviata e sia stata interrotta per cause oggettive non imputabili.

Compatibilità tra NASpI anticipata e attività subordinata di breve durata: decisione della Cassazione

Contesto della vicenda

Con l’ordinanza n. 8422, depositata in data 31 marzo 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in merito al ricorso promosso dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) contro una sentenza della Corte d’Appello.

Il caso in esame verteva sulla legittimità della conservazione della NASpI anticipata, erogata in un’unica soluzione, da parte di un beneficiario che aveva successivamente svolto una breve attività di lavoro subordinato di tipo intermittente.

Iter processuale e decisioni di merito  

Il procedimento prende avvio da una sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto il diritto del beneficiario a trattenere l’anticipazione NASpI, nonostante l’avvenuta prestazione di un’attività subordinata marginale. Quest’ultima, svolta per 161 ore e remunerata con circa 1.800 euro, era stata ritenuta compatibile con l’attività autonoma di autonoleggio avviata nel 2017.

Il giudice aveva escluso l’obbligo di restituzione automatica dell’intero beneficio in presenza di prestazioni lavorative di modesta entità, evidenziando come una tale interpretazione avrebbe generato un’irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi percepisce la NASpI in forma mensile.

La Corte d’appello aveva confermato tale impostazione, ritenendo che l’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 22/2015 dovesse essere letto in chiave sistematica e non meramente letterale, anche alla luce della circolare INPS n. 142/2015, che consente in alcuni casi la compatibilità tra NASpI anticipata e lavoro subordinato intermittente.

Le censure dell’INPS in sede di legittimità  

L’INPS aveva impugnato la sentenza d’appello ritenendo violati gli articoli 8 e 12 del D. Lgs. n. 22/2015.

Secondo l’ente previdenziale, la NASpI anticipata è un incentivo finanziario all’autoimpiego e non una prestazione assistenziale.

Per tale motivo, ogni lavoro subordinato svolto nel periodo di riferimento renderebbe obbligatoria la restituzione integrale del beneficio, a prescindere da durata o reddito prodotto.

L’interpretazione dei giudici di merito è stata ritenuta in contrasto con la finalità dell’istituto, potenzialmente foriera di abusi e incoerente rispetto al regime della NASpI mensile.

Valutazione della Corte di Cassazione  

Riconoscimento della natura ibrida della NASpI anticipata  

Nel pronunciarsi sul ricorso, la Corte di Cassazione ha confermato che la NASpI anticipata, disciplinata dall’art. 8 del Decreto legislativo n. 22 del 2015, si distingue dalla NASpI mensile per finalità e struttura.

Mentre la prima ha natura assistenziale e funzione promozionale, finalizzata a sostenere l’avvio di iniziative autonome, la seconda conserva una funzione previdenziale e di tutela del reddito del lavoratore disoccupato.

La Corte ha inoltre sottolineato come l’obiettivo dell’anticipazione sia quello di agevolare la transizione verso forme di lavoro non subordinato, favorendo così il decongestionamento del mercato del lavoro dipendente. In tale ottica, la norma prevede la restituzione dell’intero importo nel caso in cui il lavoratore intraprenda un’attività subordinata prima della scadenza del periodo di riferimento.

L'intervento della Corte Costituzionale e i nuovi criteri di compatibilità  

Pur riconoscendo la chiarezza letterale della norma, la Cassazione ha richiamato gli importanti interventi della Corte Costituzionale (sentenze n. 194/2021, n. 38/2024 e n. 90/2024), che hanno evidenziato come un'applicazione rigida dell'obbligo restitutorio rischi di violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di breve durata, in un contesto in cui l’attività autonoma sia stata effettivamente avviata e perseguita, non può giustificare l’automatica restituzione dell’intero incentivo.

Tale automatismo, secondo la Consulta, risulta irragionevole soprattutto nei casi in cui la cessazione dell’attività imprenditoriale dipenda da cause sopravvenute non imputabili al lavoratore, come situazioni di impossibilità oggettiva o gravi difficoltà economiche.

La pronuncia n. 90/2024 ha inoltre affermato che l'obbligo restitutorio debba essere riparametrato in funzione della durata del rapporto di lavoro subordinato e delle circostanze concrete che abbiano inciso sulla continuità dell’attività autonoma.

Dispositivo finale e rinvio al giudice di merito  

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’INPS, ma ha cassato la sentenza impugnata solo nella parte in cui non ha considerato la possibilità di una restituzione parziale del beneficio ricevuto, commisurata alla durata dell’attività subordinata effettivamente svolta.

Il procedimento è stato rinviato alla Corte d’appello, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente la vicenda valutando, nel merito, l’effettività dell’attività autonoma avviata, la durata e l’incidenza dell’impiego subordinato successivo, nonché l’esistenza di eventuali cause sopravvenute ostative alla prosecuzione dell’iniziativa imprenditoriale.

Conclusioni

In caso di lavoro subordinato intermittente, quindi, l’obbligo di restituzione della NASpI può essere ridotto proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro subordinato, senza essere integralmente escluso.

Tale valutazione deve considerare l’effettiva prosecuzione dell’attività autonoma o imprenditoriale e le eventuali circostanze sopravvenute, oggettive e non imputabili al lavoratore, che abbiano reso impossibile o eccessivamente difficoltosa la continuazione dell’impresa avviata grazie all’anticipazione ricevuta.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Il beneficiario della NASpI anticipata, ricevuta in un’unica soluzione per avviare un’attività autonoma (servizio di autonoleggio), ha successivamente svolto un lavoro subordinato intermittente per un periodo limitato (161 ore, € 1.800). L’INPS ha chiesto la restituzione integrale della somma percepita.
Questione dibattuta Se la breve attività di lavoro subordinato successiva all’erogazione dell’anticipazione NASpI comporti, in modo automatico, l’obbligo di restituzione integrale del beneficio, anche in presenza di un’effettiva attività autonoma ancora in corso o non proseguibile per cause sopravvenute.
Soluzione della Cassazione La Corte ha cassato la sentenza d’appello, affermando che l’art. 8, co. 4, D.lgs. n. 22/2015 deve essere interpretato alla luce dei principi costituzionali. La restituzione non è automatica ma deve essere proporzionata alla durata del lavoro subordinato, tenuto conto dell’effettiva attività autonoma e di eventuali cause sopravvenute che abbiano impedito la sua prosecuzione.
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