Il riconoscimento della NASpI in caso di dimissioni presuppone la prova effettiva della giusta causa e dell’involontarietà della disoccupazione.
Ai fini della permanenza nel beneficio, in presenza di lavoro intermittente, assume rilievo la durata concreta dell’attività lavorativa svolta, dovendosi considerare i soli periodi di lavoro effettivo e non la durata formale dei contratti.
Con le ordinanze n. 8564 del 6 aprile 2026 e n. 6141 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata a pronunciarsi sui confini applicativi della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), la prestazione di sostegno al reddito disciplinata dal D.Lgs. n. 22/2015.
Le due decisioni affrontano profili distinti ma complementari: da un lato, i requisiti per accedere alla prestazione in caso di dimissioni per giusta causa; dall’altro, le condizioni che possono determinare la decadenza in presenza di rapporti di lavoro successivi.
Letta in modo unitario, la giurisprudenza in esame evidenzia una linea interpretativa chiara: la NASpI richiede un rigoroso accertamento dei presupposti del diritto, ma impone al contempo una valutazione concreta e non meramente formale dei rapporti di lavoro.
Con l’ordinanza n. 8564/2026, la Suprema Corte affronta il tema dell’accesso alla NASpI in presenza di dimissioni per giusta causa, ribadendo un principio consolidato: la prestazione spetta anche quando il rapporto di lavoro si interrompe per iniziativa del lavoratore, purché tale scelta sia determinata da un comportamento illecito del datore di lavoro e non costituisca espressione di una libera volontà.
La nozione di “disoccupazione involontaria”, richiesta dall’art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015, viene quindi interpretata in senso sostanziale.
La Corte precisa inoltre che non è sufficiente allegare la giusta causa, ma è necessario provarla in giudizio.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente dimostrare la volontà della lavoratrice di difendersi nei confronti del datore di lavoro, valorizzando documenti quali diffide o iniziative giudiziarie. Tale impostazione viene espressamente censurata.
Secondo la Corte di legittimità:
La mera produzione di documenti attestanti l’intenzione di agire non è quindi sufficiente a integrare il requisito legale.
La Cassazione chiarisce inoltre che le circolari INPS, come la n. 163/2003, non possono incidere sui presupposti del diritto, trattandosi di atti interni privi di efficacia vincolante per il giudice.
La decisione si conclude con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito per un nuovo accertamento della giusta causa.
L’ordinanza n. 6141/2026 riguarda, invece, la possibile decadenza dalla prestazione NASpI.
Il caso esaminato concerne un lavoratore che, durante la fruizione della prestazione, aveva svolto attività mediante plurimi contratti di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità.
Sebbene tali contratti, considerati complessivamente, superassero la durata di sei mesi, le giornate di lavoro effettivamente prestate risultavano inferiori a tale soglia.
L’INPS aveva ritenuto integrata la causa di decadenza, ma la Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito, escludendo la perdita del beneficio.
Il principio affermato è il seguente: ai fini della decadenza rileva la durata effettiva del rapporto di lavoro e non quella formalmente prevista nei contratti.
La Suprema Corte precisa che:
Il ragionamento si fonda anche sul dato letterale dell’art. 9, che fa riferimento alla “durata del rapporto” e non alla durata del contratto.
Tale interpretazione, già espressa da Cass. n. 19638/2025, viene ribadita con specifico riferimento al lavoro intermittente, caratterizzato da discontinuità della prestazione.
La Corte afferma così che, ai fini della verifica della soglia dei sei mesi rilevante per la decadenza dalla NASpI, devono essere conteggiati esclusivamente i periodi di lavoro effettivo, escludendo i tempi di mera disponibilità o inattività.
Le due ordinanze, lette congiuntamente, delineano un orientamento coerente.
Tale impostazione appare coerente con la funzione della NASpI quale strumento di tutela del reddito in caso di disoccupazione involontaria, evitando al contempo applicazioni automatiche o meramente formali della disciplina.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".