NASpI, chiarimenti per l’edilizia

Pubblicato il 22 dicembre 2015

A seguito di richiesta di chiarimenti, l’INPS, con messaggio n. 7509 del 18 dicembre 2015, ha ricordato che i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, ai sensi dell’articolo 11, Legge n. 223/1991 e dell’articolo 3, comma 3, D.L. n. 299/1994, convertito nella Legge n. 451/1994 (identificati con le sigle TSE 223 e TSE 451), sono conseguenti al licenziamento collettivo, ai sensi degli articoli 4 e 24, Legge n. 223/1991.

Pertanto, i lavoratori destinatari di dette prestazioni devono presentare, unicamente in via telematica, le relative domande.

In definitiva, il messaggio n. 7509/2015 chiarisce che per le domande di NASpI, non ancora definite, presentate dai lavoratori del settore dell’edilizia, il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi dei citati articoli 4 e 24, Legge n. 223/1991, dovranno essere verificati i requisiti delle richiamate prestazioni e, in presenza degli stessi, tali domande dovranno essere trasformate in quelle di trattamento speciale edile.

Per le domande di NASpI che risultino già definite, si dovranno verificare i requisiti per l’erogazione del trattamento speciale edile e, in presenza degli stessi, occorrerà procedere a porre in decadenza le domande di NASpI, dalla data di decorrenza, e portare a recupero, nella domanda di trattamento speciale, quanto restituito come indebito dalla procedura DSWEB nella domanda di NASpI.

Ricorda, infine l’Istituto, che per le domande dei trattamenti TSE 223 e TSE 451, si dovrà procedere con la liquidazione provvisoria della prestazione per non far pesare eccessivamente sul cittadino i tempi tecnici necessari per l’iter di legge.

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