NASpI e DID: i nuovi chiarimenti dell’INPS

Pubblicato il 30 novembre 2015

Con circolare n. 194 del 27 novembre 2015, l’INPS ha fornito istruzioni applicative in merito alle novità contenute nei D.Lgs. n. 148/2015 e n. 150/2015.

Gli argomenti trattati sono i seguenti:

Nuove modalità di presentazione della DID

Alla luce delle vigenti disposizioni sussistono due diverse modalità di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui:

Stante quanto sopra l’Istituto ha comunicato che provvederà a semplificare i moduli di domanda delle richiamate prestazioni di disoccupazione attraverso l’eliminazione del campo del rilascio della DID e la domanda stessa equivarrà a presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità.

Inoltre, poiché il lavoratore rimasto privo di occupazione non può più scegliere su tutto il territorio nazionale il Centro per l’impiego presso cui rilasciare la propria immediata disponibilità al lavoro, in attesa della realizzazione da parte dell’ANPAL del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, l’INPS ha comunicato che metterà a disposizione dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori.

Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro

Per quanto concerne il requisito delle 30 giornate, la circolare ha fornito specifiche in merito a:

Domestici

Per il requisito delle giornate di lavoro effettivo dei lavoratori addetti ai servizi domestici, l’Istituto ha ritenuto di individuare la presenza al lavoro equivalente a 30 giornate effettive in cinque settimane di lavoro considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna.

Pertanto, considerato che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si opera sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24.

Quando nei dodici mesi di osservazione per la ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro sono presenti almeno 5 settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto.

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