Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025, il nuovo e più stringente requisito di accesso alla NASpI delle 13 settimane di contribuzione dall'ultima cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale non si applica alle dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda o per risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante oltre 50 chilometri o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
È quanto ha chiarito l’INPS con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, estendendo in via interpretativa la portata dell’articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207).
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto nuovo requisito contributivo di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI con finalità antielusive, valevole con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 ed esclusivamente in una specifica fattispecie.
Più in dettaglio, il nuovo requisito contributivo di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, inserita dalla legge di Bilancio 2025, si applica a coloro che richiedono la NASpI dopo aver cessato involontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora abbiano rassegnato in precedenza dimissioni volontarie o siano addivenuti a una risoluzione consensuale.
Scendendo più nel dettaglio, il nuovo requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI si applica per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e pertanto, chiarisce l’INPS con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, per le sole domande di NASpI presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a fare data dal 1° gennaio 2025.
Per questi eventi, la nuova disciplina stabilisce che, qualora nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria il lavoratore abbia interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale, l’accesso alla NASpI sarà subordinato alla presenza di almeno 13 settimane di contribuzione successive alla cessazione volontaria (e pertanto in un diverso periodo di osservazione rispetto a quello quadriennale ordinario).
Si tratta, dunque, di una condizione aggiuntiva che mira a evitare che il lavoratore possa accedere alla NASpI a seguito di una scelta volontaria e ravvicinata nel tempo, senza aver maturato un congruo periodo contributivo intermedio.
Tale condizione aggiuntiva non si applica alle seguenti fattispecie di cessazione volontaria:
Un’ulteriore precisazione dell'INPS riguarda la natura del rapporto di lavoro: mentre la cessazione volontaria (dimissioni o risoluzione consensuale) deve necessariamente essere correlata ad un rapporto a tempo indeterminato, la cessazione involontaria che legittima la richiesta di NASpI può riguardare sia un rapporto a tempo determinato che indeterminato.
La ricerca delle 13 settimane di contribuzione deve essere operata nell’arco temporale che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che dà diritto alla NASpI.
In tale periodo, sono conteggiati, come avviene ordinariamente, i contributi previdenziali versati, i contributi figurativi relativi a periodi di congedo per maternità obbligatoria o congedo parentale indennizzato, e malattia dei figli fino agli otto anni e per massimo 5 giorni lavorativi nell'anno solare, oltre ai contributi derivanti dal lavoro all'estero nei paesi comunitari o convenzionati.
Se nel periodo tra la cessazione volontaria e quella involontaria sono presenti anche settimane di contribuzione nel settore agricolo, i contributi agricoli possono essere cumulati ai fini del raggiungimento delle tredici settimane di contribuzione, purché rispettati i parametri di equivalenza previsti dalla normativa.
Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025, avverte l’INPS, non modificano i criteri di determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI. Pertanto, la prestazione verrà calcolata secondo le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22/2015.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".