Negati i rimborsi Iva a favore delle case di cura

Pubblicato il 27 novembre 2006

tributaria regionale della Campania – sentenza 219/5/06 – conferma l’illegittimità delle pretese degli operatori del settore sanitario che siano volte all’ottenimento del rimborso dell’Imposta sul valore aggiunto corrisposta sugli acquisti e non detratta per i limiti alla detrazione, previsti per i soggetti che svolgono in tutto o in parte operazioni esenti da Iva.

L’articolo 13, parte B), lettera c), prima parte, della VI direttiva Cee 77/388, impone agli Stati membri l’esenzione delle forniture dei beni destinati esclusivamente all’attività esentata a norma dello stesso articolo. Ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione a norma dell’articolo 17, n. 3), lettera c), la mancata diretta applicabilità delle direttive comunitarie da parte dell’Italia avrebbe comportato, a giudizio della ricorrente – una casa di cura che ha avanzato istanza di rimborso Iva, ottenendo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria – un indebito versamento di imposta. Attraverso un’attenta disamina della norma comunitaria, l regionale ha concluso intendendo la disposizione dettata dalla direttiva richiamata nel senso che gli Stati membri devono prevedere nei loro ordinamenti che le rivendite di beni, per i quali il cedente, al momento dell’acquisto, non ha detratto la relativa imposta, in quanto simili beni erano inizialmente destinati ad un’attività esente, devono andare loro stessi esenti dall’imposta. Con ciò, ha sposato l’interpretazione proposta dal Fisco.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Dimissioni per fatti concludenti: la parola al tribunale di Ravenna

15/12/2025

Saldo IMU 2025 in scadenza

15/12/2025

Terzo settore e IVA: le novità del decreto

15/12/2025

Cessione della clientela: quale tassazione applicare?

15/12/2025

Pagamenti ai professionisti: CNF e UCPI contro il blocco dei compensi

15/12/2025

Credito d’imposta ZES e ZLS: fissate le percentuali definitive

15/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy