Negli appalti pubblici c’è responsabilità solidale del committente?

Pubblicato il 08 giugno 2012

I lavoratori dipendenti di Alfa S.r.l. sporgono alla DTL denuncia per mancato pagamento delle retribuzioni maturate nel corso dei lavori svolti in esecuzione di un appalto pubblico, assegnato alla società datrice di lavoro dal Comune Gamma per la costruzione di un plesso di scuola materna. I lavoratori possono richiedere per il pagamento delle spettanze maturate l’applicazione del vincolo di solidarietà, disciplinato nei contratti pubblici principalmente dall’art. 1676 c.c. e dall’art. 118, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006. Non sembrerebbe possibile allo stato attuale invocare l’applicazione dell’art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, in quanto il regime di responsabilità solidale previsto da tale disposizione normativa non può essere invocato in caso di appalti pubblici. Per ragioni di completezza va in ogni caso sottolineato che sul punto c’è una timida apertura giurisprudenziale, che sembra paventare invece un’applicazione dell’art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003 anche ai committenti pubblici.

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