Negligenza dell’avvocato risarcibile in presenza di concreto pregiudizio

Pubblicato il 20 dicembre 2012 Secondo la Cassazione - sentenza n. 22376 depositata il 10 dicembre 2012 - in materia di contratto d’opera intellettuale, ove anche risulti provato l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, “il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, sì accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito”.

La relativa indagine – continuano i giudici di legittimità – da svolgere sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato ha l’onere di fornire in ordine al fondamento dell’azione proposta, “è riservata all’apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici”.

E nel caso di responsabilità dell’avvocato, il giudizio prognostico che il giudice del merito deve compiere, non può che consistere in una “valutazione volta a verificare se la pretesa azionata a suo tempo, senza la negligenza e/o l’imperizia del legale, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole al patrocinato”. La lesione, cioè, deve tradursi in un concreto pregiudizio, senza il quale la pretesa risarcitoria mancherebbe di oggetto.

Ne consegue che l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di “chance” esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
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