Negoziazione assistita nella separazione. Il parere del Pm non vincola il presidente

Pubblicato il 21 aprile 2015 Il parere reso dal Pm in ordine alle condizioni di separazione dei coniugi a seguito di negoziazione assistita, non è vincolante per il Presidente del Tribunale.

E’ quanto affermato dal Tribunale di Termini Imerese con ordinanza depositata il 24 marzo 2015, con cui il Presidente ha autorizzato l’accordo raggiunto da due coniugi a seguito di negoziazione assistita ex Legge 162/2014, pur essendo state, le condizioni concordate, precedentemente respinte dal Pm, in quanto non ritenute rispondenti agli interessi economici dei figli.

Con l’occasione, mediante l’ordinanza in esame, si è tentato di chiarire alcune questioni di dubbia interpretazione, data la lacunosa formulazione – in alcuni punti – della menzionata normativa in materia di negoziazione assistita.

In proposito, il Tribunale ha innanzitutto riconosciuto natura giurisdizionale (di volontaria giurisdizione) al procedimento che si instaura dinnanzi al Presidente a seguito di trasmissione dell’accordo da parte del Pm.

Ha poi precisato come i coniugi, in fase di comparizione davanti al Presidente, possano tranquillamente modificare le condizioni dell’accordo di separazione, sia d’ufficio che su propria iniziativa, per sopperire alle inadeguatezze riscontrate dal Pm mediante suo parere.

Infine- ha poi rilevato il Tribunale – in ordine ai poteri di verifica dell’organo giurisdizionale della corrispondenza delle condizioni pattuite all’interesse dei figli, il parere del Pm deve ritenersi obbligatorio ma non certo vincolante.

Il Presidente del Tribunale, rivalutate le condizioni, le ragioni a sostegno dell’accordo e la documentazione allegata, può infatti ravvisare, nonostante il parere difforme del Pm, l’adeguatezza delle condizioni pattuite agli interessi della prole, così da autorizzare l’accordo (come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie).
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