Nei rapporti tra cliente e avvocato parcella adeguata al valore effettivo della causa

Pubblicato il 29 marzo 2013 Mentre ai fini della liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, nei quali il valore della lite si determina secondo i criteri codicistici, salva l’adozione di quello del decisum, nelle cause di pagamento e risarcimento di danni, nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di un concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, “ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito”.

Questa interpretazione, aderente al criterio finalistico secondo cui il dato letterale va opportunamente coordinato con la ricerca dell’intenzione del legislatore, è da ritenere preferibile in quanto più aderente all’esigenza cui il disposto delle norme tariffarie risulta palesemente improntato, quel principio generale, ossia, “di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata”.

E’ quanto ricordato dai giudici della Sesta sezione civile di Cassazione nel testo della sentenza n. 7807 del 28 marzo 2013 e con cui è stato rigettato il ricorso presentato da un legale che, nell’ambito di una controversia relativa ad una compravendita immobiliare che si era conclusa con una transazione, pretendeva di parametrare il proprio compenso al valore del bene immobile compravenduto, quando la controversia aveva riguardato, in realtà, solo alcune difformità edilizie.
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