Nel bilanciamento degli interessi della p.a. il risparmio è un imperativo

Pubblicato il 19 maggio 2012 Secondo i giudici amministrativi del Tar della Lombardia, sezione Milano – sentenza n. 1350 del 15 maggio 2012 – la Pubblica amministrazione nell’effettuare acquisti o aggiudicazioni deve rispettare i capisaldi dell’esercizio del potere di autotutela, così come elaborati dalla migliore giurisprudenza e recepiti dal legislatore con le modifiche apportate alla Legge generale del procedimento amministrativo nel 2005, ed in particolare le previsioni degli articoli 21-quinquies e 21- nonies della Legge n. 241/1990 nella parte in cui impongono all’amministrazione “di effettuare il bilanciamento tra i contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda”.

Richiamato, in proposito, il recente decreto sulla “spending review”(Decreto legge del 7 maggio 2012, n. 52), il cui articolo 7, al primo comma, così recita: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili”.

Qualora, dunque, l’amministrazione non applichi l’imperativo del risparmio pone in essere un comportamento antigiuridico che porta ad invalidare tutti gli atti che vadano in senso opposto.
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