Nel computo dell’assegno non vanno considerate le elargizioni dei genitori di uno dei due coniugi

Pubblicato il 09 luglio 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 10380 del 21 giugno 2012 – devono ritenersi irrilevanti, ai fini dell’assegno di mantenimento di cui un ex coniuge sia onerato nei confronti dell’altro, le elargizioni liberali ricevute da terzi, quali i genitori, ancorché regolari e protrattesi anche dopo la separazione.

E’ da considerare determinante, in tale contesto, il carattere liberale e non obbligatorio di tali attribuzioni che non possono essere ritenute reddito dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 156, secondo comma, Codice civile.

Sulla scorta di detti assunti è stato accolto, dai giudici di legittimità, il ricorso avanzato da un ex marito che si era visto aumentare, dai giudici di secondo grado, l’importo dell’assegno di mantenimento dallo stesso dovuto alla ex moglie, in considerazione delle elargizioni che suo padre aveva concesso alla coppia mentre era ancora sposata, tali da consentire alla stessa un tenore di vita molto più alto rispetto ai redditi effettivi dei due coniugi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy