Nel forfait prevale la “cassa”

Pubblicato il 14 gennaio 2008

Tra i nuovi regimi fiscali introdotti dalla Finanziaria per il 2008 - con principale intento, prima ancora di un minore onere fiscale a carico dei contribuenti, di semplificare gli adempimenti - il sistema per la determinazione del reddito da tassare con l’imposta sostitutiva del 20 per cento per i “minimi”, che dovrebbe appunto garantire un significativo abbassamento dei costi diretti e indiretti collegati agli adempimenti tributari, è da considerare rivoluzionario. Per i soggetti che intendono avvalersi del sistema supersemplificato, l’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi di periodo va regolata dal “principio di cassa”, rilevando la manifestazione finanziaria riferibile all’effettiva percezione del ricavo o compenso e al sostenimento delle spese. Stesso principio deve applicarsi anche alle operazioni afferenti ai beni strumentali. Non influiscono le quote di ammortamento. L’applicazione rigorosa del principio di cassa impone che si abbia contezza se i “minimi” debbano adottare le speciali regole del Tuir che limitano la deducibilità di alcuni componenti negativi (spese di rappresentanza, spese telefoniche …). Due aspetti sono pure da segnalare: anche l’Iva pagata sugli acquisiti, poiché indetraibile, concorrerà a formare le spese ammesse per determinare la base imponibile per la sostitutiva; la deducibilità del reddito professionale o di impresa è riconosciuta anche per i contributi previdenziali o assistenziali versati dai contribuenti “minimi”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Codice di condotta influencer: cosa cambia con la delibera AGCOM

18/03/2026

Alitalia-ITA, Garante privacy: illecito il passaggio dei dati dei dipendenti

18/03/2026

Consulenti del lavoro: guida alla rottamazione quinquies 2026

18/03/2026

Comunicazione del medico competente all’INAIL entro il 31 marzo

18/03/2026

ISA 2025: manutenzione annuale e novità sul Concordato preventivo biennale

18/03/2026

Il Fondo di Tesoreria INPS

18/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy