Nella direttiva delle rateazioni in proroga anche indicazioni sulle ordinarie

Pubblicato il 20 aprile 2011 La direttiva Equitalia n.12/2011 distingue le rateazioni dei debiti in due tipologie: rateazioni in proroga (nuova possibilità) e rateazioni ordinarie (vecchie rateazioni).

In merito alla nuova chance, concessa dal Milleproroghe, si spiega che per evitare un utilizzo meramente dilatorio dell'istituto della rateazione, sono fissati alcuni punti fermi che determinano la revoca della dilazione, anche indipendentemente dal mancato pagamento della prima rata o di due successive.

Per istanze su importi consistenti da parte di debitori a maggiore rischio saranno richiesti maggiori chiarimenti, maggiori garanzie. Ad esempio:

- nel caso di indice Alfa superiore a 100 e richiesta di rateazione superiore ai 500mila euro, verrà richiesto al debitore di fornire chiarimenti tempestivi in ordine alla capacità di sostenere l'onere finanziario dalla rateazione;

- nel caso di indice Alfa superiore a 100 e importo compreso fra 50 e 500mila euro, occorrerà sottoporre il debitore a una procedura di monitoraggio che consenta un rapido intervento in caso di inadempimento;

- con valore di produzione rettificato pari a zero, le società concessionarie si attiveranno a seconda dell'importo del debito oggetto di dilazione con richiesta di chiarimenti o monitoraggio.

Si specifica che i chiarimenti richiesti devono essere resi con relazione previsionale redatta su base biennale/triennale, sottoscritta da un revisore contabile.

Le istanze sono nei tempi (tempestive) quando presentate entro il termine del 30 giugno 2011.

Oltre che per quelle in proroga, la direttiva fornisce chiarimenti alle società partecipate anche in merito alle ordinarie, a far data dall’emissione della direttiva in oggetto e a parziale rettifica delle precedenti direttive in merito.
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