Nella liquidazione delle spese di giudizio i minimi tariffari vanno rispettati

Pubblicato il 07 aprile 2011 L'eliminazione dei minimi tariffari degli avvocati disposta dall'articolo 2 del Decreto legge n. 223 del 2006 (Decreto Bersani) opera tra cliente e professionista, “ma non anche in sede di liquidazione da parte del giudice in ossequio al principio della soccombenza”. Per la Corte, infatti, l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia allorquando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.

E' il principio fissato dai giudici di Cassazione nel testo dell'ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011 con cui è stato accolto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione del Tribunale di liquidazione cumulativa delle spese del primo e del secondo grado in una misura complessiva che risultava lesiva delle tariffe professionali degli avvocati anche con scostamento, non motivato, dalla nota spese depositata dal difensore stesso.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Vittime del Covid-19: azione risarcitoria contro la P.A. al giudice amministrativo

30/01/2026

Decreto PNRR: regole più semplici per imprese e PA

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy