Nella liquidazione delle spese di giudizio i minimi tariffari vanno rispettati

Pubblicato il 07 aprile 2011 L'eliminazione dei minimi tariffari degli avvocati disposta dall'articolo 2 del Decreto legge n. 223 del 2006 (Decreto Bersani) opera tra cliente e professionista, “ma non anche in sede di liquidazione da parte del giudice in ossequio al principio della soccombenza”. Per la Corte, infatti, l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia allorquando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.

E' il principio fissato dai giudici di Cassazione nel testo dell'ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011 con cui è stato accolto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione del Tribunale di liquidazione cumulativa delle spese del primo e del secondo grado in una misura complessiva che risultava lesiva delle tariffe professionali degli avvocati anche con scostamento, non motivato, dalla nota spese depositata dal difensore stesso.
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