Nell’individuare la materia imponibile prevale la causa reale del contratto

Pubblicato il 23 gennaio 2013 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 1405 del 22 gennaio 2013 - sebbene, in materia di contratti, non possa prescindersi dall'interpretazione della volontà negoziale secondo i canoni generali, “nell'individuazione della materia imponibile dovrà darsi la preminenza assoluta alla causa reale sull'assetto cartolare. Ne consegue la tangibilità, sul piano fiscale, delle forme negoziali, in considerazione della funzione antielusiva sottesa alla disposizione in parola”. L'autonomia contrattuale e la rilevanza degli effetti giuridici dei singoli negozi, dunque, restano necessariamente circoscritti alla regolamentazione formale degli interessi delle parti, “perché altrimenti finirebbero per sovvertire i detti criteri impositivi”.

Sulla base di queste considerazioni, la Suprema corte ha respinto il ricorso avanzato da una società contro la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato una rettifica Iva disposta dall’agenzia delle Entrate con riferimento all’acquisto di un terreno avvenuto contestualmente ad un’operazione di compravendita di un’azienda agricola da parte della ricorrente. Per l’Amministrazione finanziaria anche la compravendita del terreno, adiacente all’azienda, doveva farsi rientrare nella cessione ed essere assoggettata ad imposta di registro. Diversamente, il contribuente aveva dedotto che era stata posta in essere una cessione di azienda agricola e una contestuale vendita di terreni edificabili a destinazione industriale che, in quanto tale, era soggetta ad Iva.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus nuovi nati: c'è tempo fino al 22 settembre

17/09/2025

IMU 2025: dichiarazione tardiva con sanzione ridotta

17/09/2025

Permessi per donazione sangue

17/09/2025

Piano Industria Cyber Nazionale 2025: obiettivi, finanziamenti e ruolo del MIMIT

17/09/2025

Dematerializzazione quote Srl: clausole statutarie e libro soci obbligatorio

17/09/2025

Scarso rendimento e sospetto illecito: controlli legittimi, sì al licenziamento

17/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy