Nell’individuare la materia imponibile prevale la causa reale del contratto

Pubblicato il 23 gennaio 2013 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 1405 del 22 gennaio 2013 - sebbene, in materia di contratti, non possa prescindersi dall'interpretazione della volontà negoziale secondo i canoni generali, “nell'individuazione della materia imponibile dovrà darsi la preminenza assoluta alla causa reale sull'assetto cartolare. Ne consegue la tangibilità, sul piano fiscale, delle forme negoziali, in considerazione della funzione antielusiva sottesa alla disposizione in parola”. L'autonomia contrattuale e la rilevanza degli effetti giuridici dei singoli negozi, dunque, restano necessariamente circoscritti alla regolamentazione formale degli interessi delle parti, “perché altrimenti finirebbero per sovvertire i detti criteri impositivi”.

Sulla base di queste considerazioni, la Suprema corte ha respinto il ricorso avanzato da una società contro la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato una rettifica Iva disposta dall’agenzia delle Entrate con riferimento all’acquisto di un terreno avvenuto contestualmente ad un’operazione di compravendita di un’azienda agricola da parte della ricorrente. Per l’Amministrazione finanziaria anche la compravendita del terreno, adiacente all’azienda, doveva farsi rientrare nella cessione ed essere assoggettata ad imposta di registro. Diversamente, il contribuente aveva dedotto che era stata posta in essere una cessione di azienda agricola e una contestuale vendita di terreni edificabili a destinazione industriale che, in quanto tale, era soggetta ad Iva.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy