Nessun indennizzo per l'utilizzazione temporanea

Pubblicato il 04 settembre 2009
Secondo la Corte di giustizia - sentenza pronunciata il 3 settembre scorso sulla causa C-489/07 - il consumatore che esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza non deve essere obbligato ad indennizzare il venditore per l'utilizzazione del bene acquistato. Qualora, cioè, questi abbia un ripensamento circa l'acquisto effettuato, lo stesso può provvedere alla restituzione del bene senza dover versare al venditore alcuna indennità per l'uso temporaneo del prodotto. Tale principio è estensibile a tutti i contratti con il consumatore che contengano una clausola di ripensamento a favore del contraente.


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