Nessun indennizzo per l'utilizzazione temporanea

Pubblicato il 04 settembre 2009
Secondo la Corte di giustizia - sentenza pronunciata il 3 settembre scorso sulla causa C-489/07 - il consumatore che esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza non deve essere obbligato ad indennizzare il venditore per l'utilizzazione del bene acquistato. Qualora, cioè, questi abbia un ripensamento circa l'acquisto effettuato, lo stesso può provvedere alla restituzione del bene senza dover versare al venditore alcuna indennità per l'uso temporaneo del prodotto. Tale principio è estensibile a tutti i contratti con il consumatore che contengano una clausola di ripensamento a favore del contraente.


Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy