Nessun limite al riporto delle perdite per le coop in regime agevolato

Pubblicato il 14 dicembre 2010 Con la risoluzione n. 129 del 13 dicembre 2010, l’agenzia delle Entrate fornisce una consulenza giuridica circa l’utilizzo e riporto delle perdite ex articoli 83 e 84 del Tuir per le cooperative.

I chiarimenti:

- l'assenza di una percentuale fissa di reddito esente e la sistematica variabilità del reddito tassabile, determinano che la limitazione (secondo periodo, comma 1, dell'art. 83 del Tuir) al riporto ed all'utilizzo delle perdite per le cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro non sia applicabile;

- è necessario indicare in un prospetto extra dichiarativo l'utile che non concorre alla formazione del reddito, in quanto assume valenza nei periodi d'imposta successivi, ai fini della determinazione dell'entità della perdita riportabile (comma 1 dell’articolo 84 del Tuir), e deve essere esibito in caso di controllo;

- la perdita realizzata in un determinato periodo d’imposta, dopo aver subito la limitazione di cui all’articolo 84 del TUIR in presenza di utili esentati in esercizi precedenti, non deve essere più assoggettata alla limitazione in oggetto nei periodi d’imposta successivi.
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