Nessuna esenzione per “pony” e corrieri

Pubblicato il 19 aprile 2007

La sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza 8968 del 16 aprile 2007, ha stabilito che le agenzie di recapito private non possono avvalersi dell'esenzione fiscale tipica dei servizi postali quando compiono consegne non epistolari. È parere dei giudici, infatti, che si debba applicare l'Iva alle libere prestazioni di servizi ma non alle “prestazioni rese in ordine al cosiddetto servizio postale universale, ossia alla raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare, a tariffe uniformi su tutto il territorio nazionale, anche quando queste ultime siano svolte da imprese concessionarie del servizio”. Premesso il fatto che l'ambito delle alterazioni del mercato dei servizi postali rimane di competenza delle istituzioni comunitarie regolatrici della concorrenza, i giudici della Cassazione precisano che le iniziative Ue in tal senso non contraddicono le conclusioni espresse nella sentenza.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy