Nessuna pausa estiva per il ricorso contro la cartella di pagamento con iscrizione di contributi previdenziali e assistenziali

Pubblicato il 27 marzo 2010

Il recente provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 24 marzo 2010 ha modificato il precedente provvedimento del 2 marzo recante: “Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Il citato provvedimento del 2 marzo scorso conteneva un “Foglio avvertenze” che doveva essere utilizzato per proporre ricorso in materia contributiva, in cui si spiegava che “i termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal primo agosto al 15 settembre di ogni anno”. La legge che stabilisce la sospensione esclude, però, che essa valga anche nel caso di controversie in materia di assistenza e previdenza.

Pertanto, il nuovo provvedimento ha sostituito il precedente “Foglio avvertenze”, ritenendo erronea la frase nel caso di applicazione ai ricorsi in materia contributiva.

In conclusione, quindi, il ricorso contro la cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali e assistenziali non subisce il periodo di ferie estivo, ma deve essere proposto entro 40 giorni dalla notifica davanti al Tribunale ordinario.

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